Lottizzazione abusiva a forma progressiva e confisca integrale dell’area (Cass. pen. Sez. III n. 10802 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa estintiva del reato, la pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo quando le circostanze idonee a escludere il fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la relativa valutazione appartenga alla constatazione e non all’apprezzamento. Il reato di lottizzazione abusiva è a forma libera e progressivo nell’evento: la condotta può essere attuata in forme e momenti diversi da una pluralità di soggetti in concorso e non si esaurisce nei frazionamenti o nelle opere iniziali. L’acquirente del lotto frazionato non è terzo estraneo per la sola qualità di proprietario, salvo che provi la propria buona fede. In caso di estinzione del reato, il giudice dell’impugnazione deve decidere sulla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui estensione all’intera area è proporzionata quando l’operazione abbia stravolto la destinazione urbanistica dei terreni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 aprile 2024, confermava la decisione del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui gli imputati erano stati prosciolti per prescrizione dal reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, assolti per alcuni capi e, quanto agli immobili oggetto di contestazione, era stata disposta la confisca e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei terreni e dei manufatti abusivamente realizzati.
Gli imputati proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 129, comma 2, 529 e 531 cod. proc. pen., nonché l’illogicità della motivazione: i giudici di merito avrebbero dovuto assolverli nel merito, difettando i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito, e la confisca sarebbe stata disposta in mancanza di prova della loro partecipazione al reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro processuale: essendo gli imputati stati prosciolti per prescrizione sin dal primo grado, il giudice d’appello era tenuto a verificare le condizioni dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 28.05.2009, secondo cui l’evidenza richiesta dalla norma presuppone una verità processuale talmente chiara da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi un quid pluris rispetto a quanto richiesto per l’assoluzione ampia. La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla prescrizione solo quando sia rilevabile, con mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza di prova di colpevolezza o la prova positiva dell’innocenza.
Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’illecito lottizzatorio in maniera indubbia, avendo ciascun imputato concorso, con la propria condotta, alla trasformazione del territorio e alla realizzazione di un insediamento residenziale incompatibile con la destinazione a verde agricolo prevista dal PRG sin dal 1995. Emerge dalle sentenze di merito che l’illecito è stato consumato attraverso le fasi progressive dell’acquisto del possesso del terreno, previo frazionamento catastale, della realizzazione dei fabbricati abusivi e dell’acquisto negoziale degli immobili, simulando che fosse stato il proprietario del terreno a edificare.
La Corte ribadisce che la lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell’evento, con la conseguenza che la condotta illegittima può essere attuata in forme e momenti diversi da una pluralità di soggetti in concorso: proprietari, costruttori, tecnici, mediatori, notai ed esecutori di opere. Il ruolo degli acquirenti del primo lotto è stato ricostruito come preordinato alla iniziale trasformazione urbanistica dell’area, innestandosi con quello degli altri soggetti. L’asserita buona fede non è stata supportata da alcun elemento difensivo, poiché i ricorrenti si sono limitati a contestare di essere stati ritenuti responsabili solo perché proprietari.
Quanto alla confisca, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13539 del 30.04.2020, secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice d’appello e la Cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Il motivo sulla proporzionalità è generico per aspecificità, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valutato la conformità della misura al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia.
La Corte osserva infine che la limitazione richiesta alla sola demolizione di uno degli immobili non sarebbe stata idonea a riportare l’area al suo originario assetto territoriale, poiché l’illecito aveva interessato tutti i lotti. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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