Inammissibile il ricorso sulla prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 10837 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente. È sufficiente, a tal fine, che il giudice di merito abbia ritenuto l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.: si tratta di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, riferita a un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato.
Il Fatto
La difesa di un imputato impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 25 giugno 2024, ha confermato la condanna. Nel giudizio di merito i giudici avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma non in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, ritenendo prevalente quest’ultima.
Il ricorrente censura proprio il giudizio di comparazione e ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. La Corte è chiamata a verificare se i motivi siano ammissibili in sede di legittimità e se la questione sia già stata risolta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le censure, osserva la Corte, sono meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici.
La Corte ribadisce che l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato. I giudici di merito le avevano riconosciute, ma senza prevalenza sulla recidiva, essendo ostativa la personalità dell’imputato e il disposto dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Il passaggio centrale riguarda il sindacato sulla comparazione. Le statuizioni relative al giudizio tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al controllo di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da motivazione sufficiente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010, Contardo, RV245931, secondo cui è sufficiente la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Quanto alla questione di costituzionalità, la Corte la ritiene già condivisibilmente superata: ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., trattandosi di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza, riferita a un’attenuante comune che valorizza in misura contenuta la componente soggettiva del reato. Richiama sul punto Sez. III n. 29723 del 22.05.2024, Placentino, Rv. 286747.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso