Reato antisismico permanente e decorrenza della prescrizione dall’ultimazione dell’opera (Cass. pen. Sez. III n. 10801 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni degli artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, comprese le opere con struttura in legno, a prescindere dai materiali impiegati e dalla natura precaria o permanente dell’intervento. Il reato di esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche ha natura permanente e la permanenza cessa con l’ultimazione dei lavori, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. Grava sull’imputato che invochi la prescrizione l’onere di allegare gli elementi, dei quali sia il solo a disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti, non bastando la mera affermazione difensiva né una prospettazione alternativa e indeterminata del momento consumativo.
Il Fatto
Il tribunale aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, accertato nel giugno 2015 per la realizzazione di un manufatto con pilastri e copertura in legno, in difformità dalle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche, condannandolo a pena di ammenda con il concorso di attenuanti generiche. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per l’omessa declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato prima della pronuncia e contestando la qualificazione antisismica dell’intervento, trattandosi di struttura lignea su basamento preesistente e su area non propria.
Secondo la difesa, il termine doveva decorrere dall’ultimazione dei lavori, indicata nel settembre 2013, con maturazione nell’ottobre 2018; in subordine, dall’accertamento del gennaio 2015, con maturazione nel gennaio 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo profilo, quello della violazione di legge, e lo esclude richiamando il proprio orientamento, Sez. 3 n. 4567 del 10.10.2017: le disposizioni in materia si applicano a tutte le costruzioni in zona sismica, anche a quelle con struttura in legno, indipendentemente dai materiali e dalla natura precaria o permanente dell’opera.
Quanto alla natura giuridica del reato, i giudici di legittimità ribadiscono che esso non è istantaneo ma permanente (Sez. 7 n. 32605 del 2024). L’art. 83 assoggetta a specifiche norme tecniche tutte le costruzioni la cui sicurezza interessi la pubblica incolumità; le violazioni di tali norme integrano reato permanente, a differenza dei reati di omissione della denuncia dei lavori e dell’avviso di inizio lavori, che sono istantanei. La permanenza cessa, quanto alla mancata osservanza dei criteri tecnico-costruttivi, con l’ultimazione dei lavori (Sez. 3 n. 13352 del 03.11.1998).
Nel caso concreto l’opera, al sopralluogo, non risultava completata e non era intervenuto alcun sequestro dell’autorità giudiziaria; i lavori erano proseguiti dopo l’accertamento. Prive di pregio sono quindi le censure sulla preesistenza del basamento, sull’esecuzione materiale dello stesso e sulla titolarità dell’area.
La Corte affronta poi il profilo dell’onere probatorio. Fermo l’obbligo per l’accusa di provare la data di inizio della decorrenza, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva allegare gli elementi in suo possesso idonei a fissare una data diversa, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva né l’incertezza assoluta sulla data del reato (Sez. 3 n. 4422 del 18.12.2024, dep. 2025). Il ricorrente, proponendo in via alternativa il settembre 2013 o il gennaio 2015, ha mostrato di non saper determinare il momento consumativo. La permanenza è quindi cessata con la pronuncia di primo grado, con maturazione del termine nel febbraio 2029.
Un ulteriore profilo conforta l’inammissibilità: la difesa ha riportato solo uno stralcio della testimonianza ritenuta decisiva, violando il principio di autosufficienza del ricorso. L’onere di puntuale indicazione degli atti da allegare permane anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 35164 del 08.05.2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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