L’omessa valutazione complessiva degli indici di lieve entità impone l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 16167 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 esige una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, non potendo la motivazione esaurirsi nel riferimento alla ingente quantità di sostanza potenzialmente ricavabile o alla esistenza di una organizzazione non rudimentale. La conferma della recidiva non può fondarsi sul mero richiamo ai precedenti penali, ma richiede un’analisi del rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, al fine di verificarne l’incidenza come fattore criminogeno e sintomo di accentuata pericolosità sociale. L’omessa o insufficiente motivazione su tali punti determina l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Quattro soggetti erano stati condannati in primo grado per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per avere coltivato una piantagione di cannabis indica composta da 430 piante, dalla quale era possibile ricavare un elevato numero di dosi medie. La Corte d’appello, rigettando le impugnazioni, aveva confermato le condanne, nonostante la richiesta subordinata della difesa di qualificare il fatto come di lieve entità ai sensi del comma 5 della medesima disposizione e di escludere la recidiva applicata a tre degli imputati.
Avverso la sentenza di secondo grado i ricorrenti proponevano congiuntamente ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di considerare la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il riferimento alla ingente quantità di sostanza potenzialmente ricavabile e alla non rudimentale organizzazione, contenuto nella parte della motivazione relativa alla conferma della responsabilità, non esaurisce la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018 e dalle Sezioni Unite n. 35737 del 24/06/2010, richiede nella verifica della configurabilità della lieve entità.
Tale valutazione, vieppiù necessaria in considerazione della contestazione del reato in concorso tra quattro soggetti, con la possibile differenziazione delle rispettive posizioni, non era stata compiuta, concretizzandosi così il vizio di motivazione denunciato.
Con riferimento alla recidiva, la Corte ha osservato che la sua conferma era stata giustificata con il mero richiamo ai numerosi precedenti emergenti dai certificati penali, senza compiere l’indagine, da svolgersi distintamente per ciascuno dei tre imputati, circa il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne pregresse. Tale indagine è volta a verificare se e in quale misura le precedenti condotte siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5859 del 2012 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
La valutazione del giudice, ha precisato la Corte, non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei precedenti fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione — elementi neppure indicati nel caso di specie — occorrendo accertare l’incidenza delle precedenti condotte sull’ultima, sulla propensione a delinquere e sulla pericolosità di ciascun agente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, per un nuovo compiuto esame delle doglianze non adeguatamente considerate, con piena libertà di esito.
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Nota della Redazione
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