Lottizzazione cartolare abusiva: irrilevante la conformità urbanistica dei singoli progetti (Cons. Stato n. 10459 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di lottizzazione abusiva cartolare, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, la fattispecie si configura ogniqualvolta un’attività giuridica di frazionamento, vendita o permuta di terreni agricoli sia preordinata, in modo non equivoco, alla destinazione edificatoria, in assenza della prescritta autorizzazione a lottizzare. Trattandosi di illecito a consumazione anticipata e a forma libera, non è necessario che siano eseguite opere né che sia presentato un progetto edilizio. La valutazione deve essere globale e non atomistica, sicché è irrilevante la conformità urbanistica dei singoli progetti rispetto allo strumento urbanistico. Il carattere abusivo non è escluso dal rilascio di titoli settoriali, quali l’autorizzazione paesaggistica, che rispondono a valutazioni distinte da quelle urbanistiche ed edilizie.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un ampio compendio agricolo, presentava istanza di permesso di costruire per quattro fabbricati residenziali. Su terreni contigui, derivati dalle medesime vicende di frazionamento e cessione, altro soggetto chiedeva analogo titolo per un ulteriore edificio. Il Comune, ritenuta integrata una lottizzazione abusiva, adottava ordinanza di sospensione ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 e negava il permesso di costruire.

Il TAR Liguria accoglieva il ricorso, escludendo la lottizzazione cartolare in presenza di un progetto conforme al PUC e rilevando l’assenza di specifiche violazioni della disciplina urbanistica. Il Comune proponeva appello, resistito dalla società con appello incidentale sulla formazione del silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza. La fattispecie dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 comprende sia la lottizzazione materiale sia quella negoziale o cartolare, che si realizza attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, di lotti che denuncino in modo non equivoco la destinazione edificatoria. Il Collegio richiama la nozione di lottizzazione come fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5403 del 2021) e l’esigenza di una lettura d’insieme delle trasformazioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3393 del 2022).

Il TAR ha errato nel focalizzarsi sui singoli progetti. Essendo la lottizzazione cartolare un illecito a consumazione anticipata, potenzialmente in quiescenza, rileva l’attività giuridica di frazionamento non autorizzata e preordinata all’edificazione, a prescindere dalla conformità delle opere e dalla presentazione dei progetti. Gli elementi indiziari non devono concorrere tutti: è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2937 del 2011).

Nel caso concreto i frazionamenti, le permute e le cessioni del 2018 avevano consentito il reperimento dell’indice edificatorio e la presentazione di cinque progetti residenziali in zona agricola. I richiedenti non erano imprenditori agricoli e mancava la convenzione prescritta dall’art. 51, comma 19, delle NTA del PUC. Le relazioni tecniche acquisite in istruttoria dimostravano che gli immobili progettati erano villette residenziali, non abitazioni connesse alla conduzione agraria.

Quanto all’autorizzazione paesaggistica, la Corte ribadisce che le valutazioni paesaggistiche sono distinte da quelle urbanistiche ed edilizie e che la conformità dei singoli titoli settoriali è irrilevante rispetto alla fattispecie lottizzatoria integrata a monte.

L’appello incidentale è infondato: il silenzio assenso non opera in presenza di vincolo paesaggistico né in difetto della convenzione, non introducendo l’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 alcuna deroga all’art. 20. Respinti anche i motivi riproposti, la sentenza è riformata con reiezione del ricorso di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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