Rinnovazione della contestazione disciplinare e obbligo di valutare le giustificazioni dell’incolpato (TAR Marche n. 336 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’atto di contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare è legittima e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, purché non faccia decorrere un termine perentorio né determini la consumazione del potere disciplinare. L’atto di contestazione degli addebiti non ha natura provvedimentale e non è atto limitativo della sfera giuridica del destinatario, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Il funzionario istruttore, tuttavia, è tenuto a prendere in considerazione ed eventualmente confutare le giustificazioni già presentate dall’incolpato: non è legittimo ignorarle sul presupposto che l’interessato non abbia replicato alla nuova contestazione, quando gli addebiti siano rimasti sostanzialmente identici. Il diniego di esecuzione di un ordine impartito da un superiore che non si trovi sul luogo dei fatti va valutato alla luce della necessità di adattare l’ordine alla situazione concreta, spettando tale compito all’operatore più alto in grado presente.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, impugna il decreto con cui il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale ha irrogato nei suoi confronti le sanzioni disciplinari della deplorazione e della sanzione pecuniaria pari a 5/30 del trattamento economico mensile, oltre agli atti presupposti, tra cui la delibera del Consiglio Regionale di Disciplina.

La vicenda trae origine da un episodio avvenuto all’interno di una casa circondariale, dove un detenuto si rifiutava di rientrare nella propria cella, lamentando le minacce del compagno di cella. Il comandante del reparto, assente dal luogo dei fatti, impartiva l’ordine di far rientrare il detenuto. Il ricorrente, operatore più alto in grado nel turno di Sorveglianza Generale, non eseguiva tempestivamente l’ordine. Il primo atto di contestazione degli addebiti veniva annullato in autotutela e reiterato; avverso gli atti sanzionatori il ricorrente propone ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, pur non condividendo tutte le censure formali. Non è precluso all’amministrazione rinnovare l’atto di contestazione degli addebiti, sempre che ciò non faccia decorrere un termine perentorio né determini la consumazione del potere disciplinare, ipotesi non verificatesi nella specie. La rinnovazione è sorretta dal medesimo interesse pubblico che giustifica l’apertura del procedimento.

Quanto all’art. 21-bis della legge n. 241/1990, la disciplina attiene all’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario e non alla sua legittimità. L’atto di contestazione degli addebiti non ha natura provvedimentale. Il problema è semmai costituito dagli effetti della mancata o non provata notifica del secondo atto, profilo però assorbito dalle valutazioni di merito.

Nel merito, dalle relazioni di servizio emerge che l’episodio era iniziato alle ore 12,15, ma l’operatore è stato informato solo alle ore 15,30, con un ritardo nell’esecuzione limitato a circa mezz’ora. Il turno del ricorrente terminava alle ore 16,00, orario in cui il detenuto rientrava infine in cella. Il Collegio rileva che il superiore gerarchico non era presente sul luogo e non poteva apprezzare la situazione; spettava dunque all’operatore più alto in grado adattare l’ordine alle circostanze concrete.

Il profilo decisivo attiene alle giustificazioni dell’incolpato. Le circostanze erano state esposte nella memoria difensiva, di cui però il funzionario istruttorio non ha dato alcun conto nella relazione finale, forse perché l’incolpato non aveva presentato una nuova memoria dopo la reiterazione della contestazione. Tale modus procedendi non è legittimo: essendo gli addebiti sostanzialmente identici, la memoria andava comunque presa in considerazione ed eventualmente confutata. Il Collegio esclude pertanto che il ricorrente possa rispondere per la mancata esecuzione dell’ordine, non competendo al giudice ridurre le sanzioni irrogate.

In conclusione, il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento sanzionatorio e della presupposta delibera del Consiglio Regionale di Disciplina. Le spese sono compensate in ragione dell’infondatezza di alcuni motivi e delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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