Condanna infradecennale ostativa alla cittadinanza per difetto di buona condotta (TAR Lazio n. 14590 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato, qualificandosi come atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e allo status di illesae dignitatis morale e civile dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. In tale ambito, una condanna penale infradecennale costituisce circostanza ostativa legittimante il diniego, ancorché non sia stata ancora pronunciata una sentenza definitiva di riabilitazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 presso la Prefettura territorialmente competente. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza con decreto emesso in data 21.02.2023, rilevando che a carico della richiedente risultava una sentenza di condanna del Tribunale in composizione monocratica, divenuta irrevocabile, per il reato di violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 5 lett. b della legge n. 283/1962).
Avverso tale decreto, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, con violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e l’erronea valutazione dei fatti. L’istituto di difesa dello Stato si costituiva in giudizio per il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza delle censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rammentato che l’acquisto dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, la quale si esplica in un potere valutativo circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. La valutazione, sindacabile nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, riguarda l’opportunità dello stabile inserimento dello straniero, le ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità e le sue possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve coniugarsi con l’interesse pubblico a non attribuire lo status civitatis a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali su cui si fonda la comunità statuale. In tale quadro, la valutazione dell’Amministrazione ha matrice squisitamente discrezionale e non è configurabile il diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto che la ricorrente abbia riportato una condanna penale infradecennale, circostanza che, al momento della valutazione della domanda, integra una condizione ostativa al riconoscimento della cittadinanza. Il Collegio ha precisato che la mera prognosi favorevole circa una futura istanza di riabilitazione non esclude la sussistenza attuale dell’ostacolo.
Ad ulteriore sostegno della legittimità del diniego, il Tribunale ha valorizzato la mancata indicazione della condanna nella domanda di concessione, configurandosi una violazione dei principi di clare loqui connessi alla normativa di cui al d.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive. Tale omissione rafforza il quadro di inaffidabilità della richiedente.
La determinazione negativa è stata pertanto ritenuta congruamente motivata, restando comunque ammissibile la ripresentazione dell’istanza una volta eliminata la causa ostativa. Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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