Procedimento disciplinare militare, dies a quo e rilevanza del giudicato penale (Cons. Stato n. 10456 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso a decorrere dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza che conclude definitivamente il processo penale. Tuttavia, un avvio anteriore non è di per sé illegittimo e non determina alcuna decadenza dal potere disciplinare, giacché quel termine costituisce il dies a quo per l’esercizio del potere, non un termine inderogabile ex ante. L’anticipata instaurazione espone semmai il provvedimento al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria o per insufficienza della motivazione rispetto a quanto accertato in sede penale. Ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel giudizio disciplinare ha efficacia di giudicato la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua addebitabilità, non la specifica qualificazione giuridica: rileva il fatto storico accertato, anche se diversamente rubricato o dichiarato improcedibile per difetto di querela.

Il Fatto

Un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, addetto all’aliquota operativa di una Compagnia, riceveva somme di denaro non superiori a euro 4.000 da una donna vittima di atti persecutori, promettendole di risolvere i suoi problemi. Il Ministero della Difesa gli infliggeva la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione con provvedimento del 5 dicembre 2022.

In sede penale l’interessato veniva condannato in primo grado per corruzione e millantato credito; la Corte d’appello confermava e la Cassazione, riqualificato il millantato credito come truffa, dichiarava quest’ultima non punibile per difetto di querela, confermando la condanna per corruzione. Il TAR Marche respingeva il ricorso avverso la sanzione. Propone appello l’interessato, deducendo la violazione dei termini di avvio del procedimento disciplinare e i vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, che ha fissato il principio secondo cui il procedimento disciplinare militare decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza che chiude l’intero processo penale, senza che assumano rilievo i passaggi in giudicato parziali. L’attesa della definizione completa serve a garantire una valutazione corretta e completa di tutti i fatti oggetto del giudizio penale, nell’interesse dell’amministrazione e del dipendente.

Da qui la Corte ricava il corollario decisivo: quel termine non è un limite inderogabile all’esercizio anticipato del potere. Un avvio o riavvio anteriore non è illegittimo in sé, perché la regola è l’autonomia del procedimento disciplinare dal processo penale. L’anticipazione espone piuttosto il provvedimento al vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria o per motivazione insufficiente o contraddittoria rispetto a quanto poi definitivamente accertato.

Nel caso concreto l’amministrazione ha riavviato il procedimento subito dopo il dispositivo della Cassazione, senza attendere il deposito delle motivazioni. Per la Corte non ne deriva alcuna illegittimità procedimentale: la diversa rubricazione del fatto come truffa anziché millantato credito, e l’improcedibilità per difetto di querela, non incidono sull’accertamento del fatto nei suoi elementi materiali e nella sua rilevanza penale, restando peraltro ferma la condanna per corruzione ex art. 318 cod. pen.

Quanto al profilo sostanziale, il Collegio richiama l’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen.: oggetto del giudicato è la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l’addebitabilità all’incolpato, non il tipo di illecito contestato. Il provvedimento risulta quindi correttamente motivato e la sanzione proporzionata. Nessun appiattimento del giudizio disciplinare su quello penale e nessuna compressione del diritto di difesa, avendo l’incolpato potuto difendersi sui fatti accertati. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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