Consegna su MAE e specialità richiede assenso dello Stato di esecuzione (Cass. pen. Sez. VI n. 23759 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona già consegnata all’autorità giudiziaria italiana in esecuzione di un mandato di arresto europeo, senza rinuncia al principio di specialità, non può essere consegnata ad altro Stato membro per un reato anteriore alla consegna se non previo assenso dello Stato di esecuzione, ai sensi dell’art. 31-bis, comma 1, legge n. 69 del 2005, ovvero previa verifica di una delle condizioni di cui all’art. 26, comma 2, lettere a), e) ed f), richiamato dal secondo comma del medesimo art. 31-bis. Il principio di specialità opera come limite alla consegna per reati anteriori e la sua violazione è deducibile in cassazione anche se non prospettata davanti alla Corte di appello, quando sia documentata con nota integrativa e con l’ordinanza dello Stato di esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria dell’Austria, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti per il reato di concorso in furto commesso in Austria nel 2021. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo vizi di motivazione e violazione di legge.
In particolare lamentava che la consegna poteva essere rifiutata ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, trattandosi di reato commesso in parte in territorio italiano; che il mandato non conteneva la descrizione delle circostanze di commissione e del grado di partecipazione, né l’indicazione della pena prevista nello Stato di emissione; e che era stato violato il principio di specialità, al quale non aveva rinunciato. Con nota del 22 giugno il ricorrente ha depositato l’ordinanza del 29.2.2024 del Tribunale distrettuale di Vukovar, con cui era stata disposta la sua consegna all’Italia in esecuzione di altro m.a.e., con il consenso dell’interessato e senza rinuncia al principio di specialità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Le prime due questioni sono state giudicate inammissibili perché formulate in termini meramente congetturali. La sentenza impugnata aveva peraltro dato atto della presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 6 legge n. 69 del 2005 e dell’insussistenza dei presupposti per il motivo di rifiuto obbligatorio dell’art. 18 legge n. 69 del 2005.
La Corte ha aggiunto che dal mandato risulta che il reato di furto con effrazione in associazione per delinquere è stato commesso in Austria, che per esso è prevista la pena di cinque anni di reclusione e che le condotte sono sufficientemente descritte.
Diversa è stata la valutazione sulla terza doglianza. La questione relativa alla violazione del principio di specialità, benché non proposta davanti alla Corte di appello, è stata documentata dal ricorrente con la nota integrativa e con l’ordinanza allegata. È risultato così dimostrato che il ricorrente era stato consegnato all’autorità giudiziaria italiana in esecuzione del mandato relativo al reato di procurata evasione — per il quale stava già espiando la pena — e che il mandato oggetto del presente procedimento attiene a un reato commesso anteriormente alla consegna.
Ne deriva che la sua consegna all’autorità giudiziaria austriaca poteva essere disposta solo nel rispetto del principio di specialità, previa acquisizione dell’assenso dello Stato di esecuzione (la Croazia), ai sensi dell’art. 31-bis, comma 1, legge n. 69 del 2005, ovvero previa verifica della sussistenza di una delle condizioni previste dall’art. 26, comma 2, lettere a), e) ed f), richiamate dal secondo comma del citato art. 31-bis. Solo in presenza di tali condizioni la persona consegnata può essere ulteriormente consegnata senza l’assenso dello Stato membro di esecuzione per reati anteriori alla consegna.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, sul punto relativo al rispetto del principio di specialità, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, con mandato alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Nota della Redazione
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