Maggiorazione contributiva pensione inabilità parametrata all’età pensionabile vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 258 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bonus contributivo previsto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici deve essere parametrato all’età pensionabile vigente al momento della risoluzione del rapporto per inabilità, e non al limite del sessantesimo anno di età. L’art. 2, comma 12 opera infatti un rinvio dinamico alla disciplina ordinamentale del collocamento a riposo, da leggersi in chiave evolutiva in relazione all’innalzamento dell’età pensionabile. La previsione del sessantesimo anno contenuta nell’art. 9, terzo comma, d.m. n. 187/1997 non può prevalere sulla norma primaria: la fonte regolamentare, cui l’art. 2, comma 12 riconosce il solo ruolo di disciplinare le modalità applicative, va disapplicata in quanto in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti. Restano fermi i limiti dei 40 anni di anzianità utile e dell’80 per cento della base pensionabile.

Il Fatto

La ricorrente, ex collaboratrice scolastica dispensata dal servizio per inidoneità, è titolare di un trattamento di inabilità assoluta concesso dall’INPS con decorrenza giuridica dal 28.09.2020 ed economica dal 01.10.2020. Non è contestata la spettanza del trattamento né i requisiti presupposti, ma solo la sua misura: l’Istituto ha riconosciuto la maggiorazione contributiva solo fino al sessantesimo anno di età, per complessivi tre anni, un mese e quindici giorni.

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione fino all’età prevista per il collocamento in quiescenza del personale pubblico, pari a 67 anni per i cessati dal servizio nel 2020, nel limite dei 40 anni di contribuzione totale. Il primo giudizio si è concluso con sentenza n. 59/2022, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa. In sede di gravame la Prima Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza n. 102/2024, ha annullato la decisione con rinvio al giudice di primo grado. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda il criterio di computo del bonus ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995: se esso debba parametrarsi al sessantesimo anno di età indicato dall’art. 9, terzo comma, d.m. n. 187/1997, come sostenuto dall’INPS, ovvero alla diversa età pensionabile introdotta dalle disposizioni successive.

La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza contabile, richiamando anche la pronuncia della medesima Sezione n. 168/2023. Il mutamento dell’età pensionabile intervenuto con leggi successive alla legge n. 335/1995 non può essere neutralizzato dal richiamo al sessantesimo anno contenuto nell’art. 1, comma 15, legge n. 335/1995 e nell’art. 9, comma 3, d.m. n. 187/1997. Il concetto di età pensionabile deve essere letto in chiave dinamica, perché mutevole nel tempo in relazione alle aspettative di vita e alle condizioni economico-sociali.

Il Collegio valorizza il tenore letterale dell’art. 2, comma 12, che nell’estendere l’istituto della pensione di inabilità ai lavoratori pubblici prevede che la pensione sia calcolata in misura pari a quella spettante all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Si tratta di un rinvio dinamico alla disciplina pensionistica vigente all’epoca della risoluzione del rapporto.

L’art. 1, comma 15 è ritenuto inapplicabile, perché dettato per l’inabilità degli iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria, comparto distinto dal pubblico impiego. La previsione che vincola la quota aggiuntiva al raggiungimento del sessantesimo anno non può estendersi alle pensioni dei dipendenti pubblici, disciplinate dal comma 12 del successivo art. 2. L’età pensionabile è quindi un’endiadi da riempire con fonti di livello legislativo, non con la previsione regolamentare subordinata, che va disapplicata.

Nel caso concreto, all’atto della risoluzione del rapporto la ricorrente aveva 56 anni, 10 mesi e 16 giorni di età e 29 anni, 11 mesi e 27 giorni di anzianità utile. La Corte riconosce pertanto la maggiorazione fino al limite legale dei 40 anni di servizio, poiché all’età di 67 anni il limite sarebbe superato di poco più di un mese, senza che il trattamento superi l’80 per cento della base pensionabile. Il ricorso è accolto, con riliquidazione della pensione e arretrati dalla decorrenza economica, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.800,00 euro, con distrazione ai procuratori.

Nota della Redazione

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