Maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità e abrogazione della norma autorizzativa (Cass. civ. Sez. Trib. n. 32154/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – a tenore del quale l’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe base dell’imposta comunale sulla pubblicità, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) – deve essere inteso, alla luce dell’interpretazione offertane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dal 1° gennaio 2013 il regime delle tariffe base di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Matera per il parziale versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2015, nella misura di € 2.581,50. Il Comune aveva applicato le tariffe maggiorate (incremento del 50%) già deliberate con delibera di Giunta Municipale n. 240 del 12 giugno 2012, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 (26 giugno 2012), che aveva abrogato l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, il quale consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe base. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettavano il ricorso, ritenendo legittima l’applicazione delle tariffe maggiorate, anche per gli anni successivi al 2012, sulla base dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che aveva interpretato l’abrogazione nel senso di non far effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà prima del 26 giugno 2012. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, e ha fornito un’interpretazione autentica della norma. La Corte costituzionale ha chiarito che il comma 739, interpretato in modo costituzionalmente orientato, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni (a seguito della posposizione dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012).
La Corte costituzionale ha escluso che la norma potesse interpretarsi nel senso di ripristinare retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni per gli anni successivi. Oltre il 26 giugno 2012, il venir meno della norma di riferimento (abrogata dal d.l. n. 83/2012) impedisce non solo l’adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione, ma anche il mantenimento delle misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi al 2012, poiché una maggiorazione non può essere prorogata tacitamente o esplicitamente in assenza di una disposizione legislativa che la legittimi.
La Corte di cassazione valorizza anche la successiva disciplina introdotta dall’art. 1, comma 917, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha previsto la possibilità per i Comuni di rimborsare in forma rateale le somme acquisite a titolo di maggiorazione per gli anni dal 2013 al 2018, riconoscendo indirettamente l’illegittimità delle maggiorazioni per il periodo successivo al 2012. La stessa Amministrazione Finanziaria, con risoluzione del MEF n. 2/DF del 14 maggio 2018, aveva già convenuto che a partire dall’anno d’imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare le maggiorazioni. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la maggiorazione tariffaria deliberata prima del 26 giugno 2012 ha efficacia solo per l’anno 2012, e che a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le tariffe base di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 507/1993, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento basati sulle tariffe maggiorate per gli anni successivi.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione degli avvisi di accertamento: l’avvocato del contribuente che riceva un avviso di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità basato su tariffe maggiorate per gli anni dal 2013 in poi deve eccepire l’illegittimità dell’applicazione della maggiorazione, richiamando l’interpretazione della Corte costituzionale n. 15/2018 e il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, e chiedere l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012, che ha abrogato la facoltà di maggiorazione.
- Rimborso delle somme indebitamente versate: il contribuente che abbia già versato l’imposta calcolata sulla tariffa maggiorata per gli anni dal 2013 al 2018 può chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte, avvalendosi della disciplina di cui all’art. 1, comma 917, della legge n. 145/2018, che consente ai Comuni di rimborsare in forma rateale, e dell’ordinario termine di prescrizione decennale per i rimborsi tributari.
- Compensazione delle spese in caso di ius superveniens: in sede di giudizio, la difesa del Comune può eccepire la novità della questione e lo ius superveniens per chiedere la compensazione delle spese di lite, come disposto dalla Cassazione nel caso di specie, in ragione della complessità interpretativa della disciplina e della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito la portata della norma.
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Nota della Redazione
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