Protezione internazionale e vittime di tratta: valutazione del rischio di persecuzione (Cass. civ. Sez. I n. 32132/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto costituisce un trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare nel “particolare gruppo sociale” di cui all’art. 8, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007. Il giudice di merito, nel valutare la domanda, non può limitarsi a verificare il rischio di re-trafficking, dovendo invece estendere l’accertamento al rischio di subire gravi discriminazioni o vessazioni in caso di rimpatrio, per la particolare vulnerabilità conseguente alla precedente tratta, sulla base di informazioni pertinenti e aggiornate sul Paese di origine, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008.
Il Fatto
Una cittadina nigeriana, dopo aver lasciato il proprio Paese a seguito di maltrattamenti da parte del compagno, veniva condotta in Libia da una donna che la costringeva a prostituirsi per pagare il viaggio. Durante la traversata in mare partoriva un figlio, che veniva gettato in mare. Giunta in Italia, si prostituiva per pagare il debito, poiché la donna che l’aveva aiutata a partire continuava a minacciare la madre rimasta in Nigeria. La Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale, riconoscendo solo la protezione speciale. Il Tribunale di Lecce, con decreto del 27 novembre 2024, confermava il rigetto della domanda di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ritenendo che le dichiarazioni della richiedente non superassero lo standard probatorio, pur riconoscendone l’attendibilità sulla nazionalità e provenienza, e valutando il rischio di re-trafficking come non attuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso della cittadina nigeriana, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Lecce in diversa composizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17448/2023; Cass. n. 7283/2024) secondo cui la tratta di esseri umani, così come definita dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, costituisce un trattamento persecutorio di genere. Le vittime di tratta possono rientrare nel “particolare gruppo sociale” di cui all’art. 8, lett. d), del d.lgs. n. 251/2007, a nulla rilevando la tolleranza che tale fenomeno riceva nel Paese di provenienza. La situazione di vulnerabilità in cui versa la vittima di tratta espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio, non limitandosi al pericolo di un nuovo inserimento nel meccanismo della tratta (re-trafficking), ma estendendosi al rischio di subire gravi discriminazioni, emarginazione o vessazioni nella comunità di appartenenza, per il fatto di essere stata vittima di sfruttamento sessuale.
La Corte censura la decisione del Tribunale, che ha limitato la propria valutazione al solo rischio di re-trafficking, ritenendolo non attuale sulla base di giudizi astratti (il tempo trascorso, la volontà di denunciare, il trasferimento della madre) e senza acquisire specifiche informazioni sulla situazione della donna in Nigeria e sulle conseguenze sulla vita delle vittime di tratta anche dopo l’uscita da tale condizione. Il giudice di merito, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25/2008, avrebbe dovuto procedere all’acquisizione di informazioni pertinenti e aggiornate sul Paese di origine, per valutare il rischio di persecuzione in senso ampio, e non limitarsi a una valutazione meramente astratta e non parametrata alla realtà del Paese di provenienza.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione della domanda di protezione: l’avvocato del richiedente protezione internazionale vittima di tratta deve allegare e dimostrare non solo il rischio di re-trafficking, ma anche la sussistenza di un rischio di persecuzione per l’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle donne vittime di tratta, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che riconosce tale categoria, e deve produrre informazioni aggiornate sul Paese di origine (country of origin information) per documentare le conseguenze della tratta sulla vita delle vittime al rientro.
- Onere istruttorio del giudice: il giudice di merito, in presenza di una narrazione credibile di tratta, ha l’obbligo di attivare i poteri istruttori ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, acquisendo d’ufficio informazioni pertinenti sul Paese di origine, e non può limitarsi a valutare il rischio di re-trafficking sulla base di mere congetture; la mancata attivazione di tale potere integra un vizio di violazione di legge, denunciabile in cassazione.
- Distinzione tra re-trafficking e persecuzione: la difesa del richiedente deve distinguere tra il rischio di re-trafficking (nuovo inserimento nel circuito della tratta) e il più ampio rischio di persecuzione (discriminazioni, stigmatizzazione, violenze) derivante dall’essere stata vittima di tratta e aver esercitato la prostituzione, anche se costretta; il giudice è tenuto a valutare entrambi i profili, e la limitazione della valutazione al solo re-trafficking costituisce un error in iudicando che comporta la cassazione della decisione.
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Nota della Redazione
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