Nessuna maggiorazione per il militare transitato ai ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione della pensione privilegiata prevista dall’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per le pensioni di settima e ottava categoria presuppone che il militare, al momento della spettanza della pensione, non abbia maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. Tale anzianità, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, è di almeno quindici anni, di cui dodici di servizio effettivo. Il requisito va verificato con esclusivo riferimento al rapporto di lavoro militare, non già ai requisiti di pensionamento del personale civile applicabili in ipotesi di transito nei ruoli civili. Ne consegue che il militare transitato ai ruoli civili per sopravvenuta inidoneità, che abbia maturato oltre venti anni di servizio, non ha diritto alla maggiorazione, restando irrilevante che egli non percepisca né possa percepire una pensione di vecchiaia o anticipata.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio nei ruoli civili dell’Esercito, con profilo di funzionario amministrativo, dopo il transito avvenuto per sopravvenuta infermità che lo ha reso permanentemente inidoneo al servizio militare. Dal transito percepisce una pensione privilegiata, in cumulo con il trattamento di servizio, in relazione a patologia riconosciuta ascrivibile alla categoria A, a vita, con verbale della competente struttura di medicina legale.

Il ricorrente chiede la riliquidazione della pensione di privilegio con applicazione del beneficio di cui all’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, con condanna dell’INPS al pagamento di arretrati, interessi e rivalutazione, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti di rigetto. L’Istituto si costituisce contestando il presupposto del beneficio, ossia l’anzianità di servizio. È pacifico che, al momento del transito nei ruoli civili, il ricorrente avesse maturato più di venti anni di servizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina della pensione privilegiata del personale militare. L’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 riconosce il trattamento in caso di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento e ascrivibili alle categorie della tabella A annessa alla legge n. 313/1968. Il comma 2 quantifica la pensione in percentuale della base pensionabile secondo la categoria di ascrivibilità, pari al 30 per cento per l’ottava categoria, come nel caso in esame.

Il thema decidendum riguarda la maggiorazione del comma 3, che aumenta le pensioni di settima e ottava categoria, rispettivamente dello 0,20 e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.

La Corte individua il presupposto della maggiorazione nella mancata maturazione, al momento della spettanza della pensione privilegiata, dell’anzianità sufficiente al conseguimento della pensione normale. Richiama l’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, che fissa tale soglia in almeno quindici anni, di cui dodici di servizio effettivo, precisando che la norma continua ad applicarsi ai militari collocati in congedo per inabilità fisica, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, Sez. giur. App. Sicilia n. 63/2023; Corte conti, III Sez. Appello n. 266/2024; Corte dei conti, I Sez. App. n. 224/2025; Corte conti, Sez. giur. Calabria n. 80/2025).

Poiché il ricorrente aveva maturato un’anzianità superiore a venti anni, il presupposto non sussiste e il beneficio non è applicabile. La Corte respinge l’argomento difensivo fondato sul transito nei ruoli civili e sulla mancata percezione di una pensione di vecchiaia o anticipata: non è corretto riferirsi ai requisiti richiesti per il pensionamento del personale civile in vigore al momento del transito, perché il rapporto pensionistico oggetto di giudizio attiene al rapporto di lavoro militare ed è disciplinato dalle norme relative a tale rapporto.

Il ricorso è pertanto rigettato e le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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