Autotutela dell’annullamento di revoca edilizia richiede effettivo interesse pubblico (TAR Campania n. 202 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela della revoca di un’ordinanza di demolizione, adottato ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, esige la concreta e attuale sussistenza di entrambi i presupposti tipizzati: l’illegittimità dell’atto rimosso e un interesse pubblico effettivo alla sua eliminazione, non riducibile a mera affermazione in re ipsa. Qualora l’ordinanza di demolizione sia stata medio tempore ottemperata e il ripristino sia stato accertato dall’amministrazione prima della revoca, l’interesse pubblico alla caducazione di quest’ultima non può fondarsi sul pregiudizio arrecato all’effetto acquisitivo, né sulla perdita di indennità di occupazione, né su una sanzione pecuniaria inapplicabile ratione temporis. Il potere di autotutela richiede una motivazione adeguata anche sulla permanenza dell’interesse all’acquisizione e alla reiterazione dell’ordine demolitorio.
Il Fatto
Un privato acquistò un immobile alberghiero nell’ambito di un giudizio esecutivo e ricevette dal Comune un’ordinanza di demolizione per opere eseguite in occasione di lavori di restauro. L’ordinanza e il successivo diniego di condono edilizio vennero impugnati davanti al TAR e poi davanti al Consiglio di Stato, che ne confermò la legittimità.
Dopo una sentenza penale di assoluzione per la contestata occupazione di suolo pubblico, il proprietario chiese la revoca in autotutela dell’ordinanza e dei dinieghi di condono. All’esito di un sopralluogo risultò che gli abusi erano stati eliminati, tranne una trave in cemento armato ritenuta di funzione strutturale. Il Comune dispose pertanto la revoca dei provvedimenti repressivi. Su sollecitazione del Segretario comunale, il responsabile dell’area tecnica avviò poi il procedimento di annullamento d’ufficio della revoca, conclusosi con il provvedimento impugnato davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto alla pronuncia del Consiglio di Stato e all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Rileva che la controversia odierna non attiene alla legittimità degli atti repressivi, ormai accertata, ma ai presupposti dell’autotutela sulla revoca. Gli artt. 295 cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm. non trovano applicazione, perché l’eventuale accoglimento della revocazione travolgerebbe l’atto in senso opposto.
Superata la pregiudiziale, il Tribunale esclude il vizio di incompetenza e quello di sviamento: il dirigente ha fatto proprie le motivazioni del Segretario richiamandole per relationem, mentre le ragioni personali degli organi restano estranee al sindacato sull’atto amministrativo.
Il nucleo della decisione riguarda la carenza dei presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, anche in materia edilizia, servono un’illegittimità dell’atto rimosso e un interesse pubblico attuale, non coincidente con il semplice ripristino della legalità violata (Cons. Stato sez. IV n. 7367/2024 e sez. VI n. 5830/2024). Poiché le opere erano state eliminate prima della revoca e certamente al momento del sopralluogo, gli effetti dell’ordine di demolizione e del diniego di condono si erano già pienamente dispiegati.
Nessuno degli argomenti dell’amministrazione regge. L’effetto acquisitivo risultava sospeso dall’ordinanza cautelare del 2011 fino alla sentenza del TAR del 2023. La pretesa indennità di occupazione non è quantificabile in mancanza di dati sulla data del ripristino. La sanzione pecuniaria del comma 4 bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è inapplicabile ratione temporis, essendo stata introdotta nel 2014 a fronte di abusività accertata nel 2010. La mancata trascrizione dell’acquisizione non è addebitabile alla revoca.
Il Collegio richiama infine la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione affermata dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023 e l’effetto di congelamento temporaneo dell’efficacia in pendenza del ricorso (Cons. Stato sez. III n. 7516/2025; sez. II n. 9340/2025). Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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