Cumulo gratuito e pro quota Enpam non integrano 18 anni 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 282 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dai commi da 239 a 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è finalizzato al conseguimento del diritto a pensione e non incide sulla misura del trattamento. Resta fermo il sistema di calcolo pro quota di cui al comma 245, che preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni in relazione alle rispettive anzianità contributive e retribuzioni di riferimento. Ai fini del comma 246 si tiene conto soltanto dei periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima e la gestione separata, purché non sovrapposti. La contribuzione accreditata presso una cassa professionale autonoma, quale l’Enpam, non può quindi essere valorizzata per integrare il requisito dei diciotto anni al 31.12.1995 e accedere al calcolo integralmente retributivo.
Il Fatto
La ricorrente, già dirigente del Ministero dell’Interno, iscritta dapprima all’Enpam e poi alla CPDEL, è titolare di pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 1 aprile 2021. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento secondo il sistema di calcolo integralmente retributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, assumendo di aver maturato al 31 dicembre 1995 più di diciotto anni di contribuzione, considerando entrambe le Casse di appartenenza.
Secondo la ricorrente, il criterio applicato dall’INPS con la circolare n. 140/2017 — che ai fini dell’anzianità rilevante considera solo la contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive — sarebbe arbitrario e contrario alla lettera e allo spirito della legge n. 228/2012. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda per assenza di preventiva istanza amministrativa e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando che i difensori della ricorrente hanno presentato un ricorso amministrativo in data 21.07.2021, con cui è stato impugnato il provvedimento di liquidazione del trattamento e le relative modalità di calcolo. Il presupposto processuale risulta dunque integrato.
Nel merito il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni differenti, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, è volto al solo conseguimento del diritto a pensione, senza incidere sulla misura della stessa. La novella legislativa del 2016 ha modificato soltanto il comma 239, ampliando la platea dei destinatari, senza intervenire sul regime del pro quota di cui al comma 245.
Da tale disposizione deriva che ciascuna gestione determina la propria quota secondo le regole del proprio ordinamento, in relazione alle anzianità contributive e alle retribuzioni di riferimento. Ne consegue l’esclusione della possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento in gestioni diverse.
Il comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, laddove prevede che si tenga conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, va quindi riferito ai soli periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive e la gestione separata, ovvero alle gestioni di competenza INPS ove affluiscono i relativi contributi, purché non sovrapposti. Diversamente opinando si giungerebbe a una non consentita doppia valorizzazione di periodi maturati in gestioni autonome e con discipline dissimili.
La Corte ha infine compensato le spese di lite, nulla disponendo per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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