Requisito reddituale per l’emersione dei lavoratori irregolari (TAR Campania n. 132 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari, il requisito reddituale previsto dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 si accerta assumendo il reddito imponibile del datore di lavoro, determinato deducendo i costi dai ricavi, e non il solo volume d’affari. La congruità della capacità economica va valutata in rapporto al numero di lavoratori per i quali è presentata l’istanza. L’incidenza dell’emergenza pandemica non giustifica una rimodulazione dei parametri, poiché la disciplina stessa è stata introdotta per fronteggiare tale emergenza.

Il Fatto

Il datore di lavoro ha presentato in data 15.06.2020 una dichiarazione di emersione di rapporto di lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, in favore di un cittadino extracomunitario, destinatario di prestazioni di assistenza alla persona. In precedenza aveva presentato analoga istanza per altro lavoratore.

La Prefettura, dopo il preavviso di rigetto fondato sull’insufficienza reddituale rilevata dall’Agenzia delle Entrate e ricevute le osservazioni del datore di lavoro, ha emesso il provvedimento di diniego, richiamando il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo l’erronea considerazione della situazione economica riferita al 2021 anziché al periodo dell’assunzione, l’incidenza della pandemia da Covid-19 e la necessità di computare anche voci patrimoniali e costi non considerati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 103 D.L. n. 34/2020 la fonte dell’istanza di emersione e nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 la disciplina del requisito reddituale. Quest’ultima richiede, per l’ammissione alla procedura, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dall’ultima dichiarazione o dal bilancio di esercizio precedente.

Il comma 4 della medesima disposizione attribuisce all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la valutazione della congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze presentate, sulla base dei contratti collettivi e delle tabelle del costo medio orario. La disposizione prevede inoltre che, per l’imprenditore agricolo, possano essere valutati gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP.

Il Collegio applica tali parametri al caso concreto e conferma la ricostruzione dell’Amministrazione. Dai documenti in atti emerge che nel 2019 il datore di lavoro ha registrato ricavi per euro 65.759,00 e costi per euro 59.648,00, con un reddito imponibile di circa 5.000 euro. Analoghe risultano le cifre della dichiarazione IVA. Il requisito reddituale non è dunque integrato né per i due lavoratori per i quali erano state presentate distinte domande, né per il solo lavoratore ricorrente.

Quanto all’incidenza dell’emergenza pandemica, la doglianza è disattesa. La situazione reddituale valutata si riferisce al 2019 e gli effetti della crisi sanitaria si sarebbero potuti produrre sui redditi maturati a partire dal 2020. Inoltre la normativa sull’emersione e il relativo decreto attuativo sono stati adottati proprio per fronteggiare l’emergenza, sicché la sua incidenza è già considerata dal legislatore. Il ricorso è infondato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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