La subconcessione dei Sassi richiede la ricomposizione tipologica nella stessa UMI (TAR Basilicata n. 11 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di subconcessione di immobili demaniali nei rioni Sassi di Matera, l’assegnazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, l. n. 771/1986 presuppone che l’utilizzazione dell’immobile risulti organicamente collegata agli interventi di recupero eseguiti dal richiedente sui propri immobili. La nozione di collegamento organico è definita in via interpretativa dalle norme tecniche di attuazione del piano di recupero, che la identificano esclusivamente nella ricomposizione tipologica di cui all’art. 17, classe 4, delle N.T.A., realizzabile solo tra unità immobiliari ricadenti nella medesima unità minima di intervento. Non è sufficiente la mera vicinitas o contiguità fisica tra gli immobili, dovendosi garantire la tutela globale del complesso storico-culturale attraverso il risanamento conservativo dell’organismo edilizio unitariamente considerato.
Il Fatto
La controversia riguarda l’assegnazione in subconcessione di alcuni immobili demaniali siti nei “Sassi” di Matera, a seguito della rinnovazione del procedimento di comparazione tra le istanze presentate dal ricorrente e da altra richiedente, disposta dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Dopo l’annullamento del primo atto di assegnazione, la VII Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1697 del 2025, aveva annullato il provvedimento del commissario ad acta e nominato un nuovo commissario.
Nelle more, il Dirigente comunale, con la Determinazione n. 852 del 14.3.2025, ha assegnato in subconcessione gli immobili alla controinteressata, ritenendo sussistente il requisito del collegamento organico con la sua proprietà, ricadente nella stessa U.M.I. Il ricorrente ha impugnato l’atto con ricorso ex art. 29 c.p.a., deducendo violazione dell’art. 6, comma 3, l. n. 771/1986 e difetto di istruttoria, sostenendo un’interpretazione “naturalistica” del collegamento organico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza, pur in presenza di un provvedimento adottato in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, ha precisato che i poteri dell’Amministrazione e del commissario ad acta sono concorrenti e che gli atti emanati dall’Amministrazione dopo la nomina del commissario possono essere impugnati in un ordinario giudizio di cognizione, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui il collegamento organico consisterebbe in un “naturale, reale, concreta accessibilità” tra immobili privati e demaniali. Ha invece valorizzato l’art. 29, comma 7, delle N.T.A. approvate con delibera comunale, che costituisce una vera e propria interpretazione autentica della nozione: il collegamento organico sussiste esclusivamente quando l’utilizzo deriva dalla ricomposizione tipologica di cui all’art. 17, classe 4, delle stesse N.T.A., che presuppone l’appartenenza degli immobili alla medesima U.M.I.
La scelta regolamentare, ha osservato il Collegio, risponde alla finalità di tutela del patrimonio storico-culturale dei Sassi, poiché solo la ricomposizione tipologica consente di preservare l’organismo edilizio nella sua unità architettonica, tipologica e stilistica. La mera contiguità fisica non è invece sufficiente a garantire tale risultato.
Il TAR ha inoltre rilevato la genericità delle censure, non essendo stata contestata la diversità di U.M.I. tra la proprietà del ricorrente e gli immobili richiesti, né la rilevanza di tale criterio ai fini della comparazione. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza formulata per relationem, con mero rinvio a una perizia di parte, in contrasto con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a., rigettando l’istanza istruttoria in quanto la documentazione versata in atti era sufficiente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.