Sospensione facoltativa e nullità per pregiudizialità nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26930 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del processo tributario, quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza impugnata e non ancora passata in giudicato, trova applicazione l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e non l’art. 295 cod. proc. civ.. La sospensione non è dunque obbligatoria, ma rimessa al potere discrezionale del giudice, che può alternativamente tenere conto della sentenza invocata, anche se impugnata, oppure attendere l’esito del gravame. Ne consegue che il giudice del merito non incorre in nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. ove decida la controversia sulla sanzione applicando l’esito dell’accertamento pregiudicante, ancorché non definitivo.

Il Fatto

A seguito di indagini della Guardia di Finanza concluse con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per maggior reddito Ires relativo all’anno 2012. Seguiva l’emissione di un avviso di irrogazione delle sanzioni, fondato sulla dichiarazione ritenuta non veritiera.

La società impugnava l’atto sanzionatorio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo annullava sul presupposto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento pregiudicante. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, rilevando che l’accertamento tributario era rimasto annullato anche in appello e che il provvedimento sanzionatorio era stato emesso quando l’atto presupposto era già stato annullato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR annullato l’atto sanzionatorio in forza dell’annullamento dell’atto impositivo pregiudicante, non divenuto definitivo. Il secondo motivo censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame deciso senza sospendere in presenza di un accertamento pregiudiziale ancora sub iudice.

La Corte rileva che entrambi i motivi investono le conseguenze, sul provvedimento sanzionatorio, della decisione resa sull’accertamento tributario pregiudicante quando su di esso sia intervenuta pronuncia giurisdizionale non definitiva. Sussistono pertanto elementi di connessione e i motivi sono trattati congiuntamente.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di sospensione del processo tributario, ove il giudizio pregiudicante sia stato deciso con sentenza impugnata, si applica l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e non l’art. 295 cod. proc. civ. (Cass. sez. V, 17.11.2021, n. 34966). Poiché la sentenza, ancor prima del passaggio in giudicato, esplica funzione di accertamento fuori dal processo, la norma impone al giudice l’alternativa di tenere conto della sentenza invocata oppure di sospendere il processo nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Richiama inoltre le Sezioni Unite n. 21763 del 2021, secondo cui, salvi i casi di sospensione imposta da norma specifica, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (conforme Cass. sez. II, 9.5.2025, n. 12258).

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato e va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese nel giudizio di legittimità. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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