Malattia progressiva e pensione di inabilità: rileva l’aggravamento successivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 155 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 non impone di valutare l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa esclusivamente al momento del pensionamento. La preclusione alla valutazione di fatti successivi, purché collegati all’infermità invalidante già accertata, è frutto di elaborazione interpretativa e non trova riscontro nel dato testuale. Ove venga in rilievo una malattia progressiva e irreversibile, la norma va letta in senso costituzionalmente orientato, così da riconoscere i benefici anche quando la totale inabilità sia scaturita dall’aggravamento della patologia che ha comportato il collocamento in quiescenza. Il giudice deve preliminarmente sperimentare l’interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare la questione di legittimità. La pensione di inabilità decorre dal momento in cui l’impossibilità lavorativa si è effettivamente realizzata.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un Comune siciliano in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, riceveva nel 2016 la diagnosi di sclerosi multipla e veniva riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, con inabilità lavorativa totale al 100%. Sottoposta a verifica medica su richiesta dell’ente datore di lavoro, risultava non idonea permanentemente al servizio per tutte le mansioni del profilo di inquadramento, ma non inabile ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il Comune la dispensava quindi dal servizio nel dicembre 2018.

L’INPS, sulla base del parere della Commissione medica di verifica, rigettava l’istanza di applicazione dei benefici previsti dalla norma alla pensione di inabilità già riconosciuta. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, la lavoratrice agiva in giudizio chiedendo l’accertamento del requisito della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la conseguente riliquidazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice richiama l’orientamento secondo cui i benefici in questione richiedono l’accertamento della permanente e assoluta impossibilità di svolgere non “una qualunque attività” ma un’attività lavorativa, qualificata dagli obblighi e dall’impegno propri di un rapporto di lavoro. L’indagine non attiene a valutazioni astratte, ma all’inidoneità psico-fisica riferita all’età, alle condizioni, alla preparazione culturale ed alle esperienze professionali del soggetto. Non rilevano le attività esercitabili con sacrifici abnormi o con rischio di ulteriore compromissione della salute.

La complessa istruttoria, affidata prima al Collegio medico legale della Difesa e poi a un collegio peritale, accerta che al momento del pensionamento, nel dicembre 2018, la ricorrente non versava in stato di assoluta e permanente impossibilità lavorativa. Il peggioramento è progressivo: l’indice EDSS passa da 6.5 a 7.0 nel giugno 2021 e a 7.5 nell’aprile 2022. Solo da tale ultima data la capacità lavorativa risulta definitivamente perduta.

Il Giudice affronta quindi la questione delle malattie progressive e ingravescenti, che non consentono guarigione e sono soggette a progressione irreversibile. L’orientamento che ancora la valutazione esclusivamente al momento del pensionamento potrebbe contrastare con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza, e con l’art. 38 Cost., che impone tutela per i soggetti inabili al lavoro. Ciò nondimeno, non sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimità, poiché è praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull’obbligo del giudice a quo di sperimentare le letture conformi, il Giudice osserva che la norma non preclude testualmente di tener conto dei fatti successivi connessi alla medesima infermità. La preclusione è stata elaborata in via interpretativa. Il ricorso è quindi parzialmente accolto: dichiarata l’inabilità assoluta e permanente con decorrenza da aprile 2022, l’INPS è condannato al riconoscimento della pensione di inabilità, alla rideterminazione del trattamento e al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione. Spese di lite compensate e spese di consulenza poste solidalmente a carico delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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