Licenziamento disciplinare per falsa attestazione presenza: no alla ritorsione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8736 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare intimato a dipendente pubblico per falsa attestazione della presenza in servizio realizzata con modalità fraudolente, la giusta causa di recesso non è esclusa dalla tenuità del pregiudizio economico, dovendosi valorizzare la gravità del fatto nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. La partecipazione al procedimento disciplinare del soggetto che ha effettuato la segnalazione non compromette di per sé la terzietà dell’organo, né integra lesione del diritto di difesa. Il carattere ritorsivo del licenziamento è escluso quando il motivo lecito formalmente addotto dal datore di lavoro non risulti unico e determinante ai sensi dell’art. 1345 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un Comune, impugna il licenziamento disciplinare intimatogli per falsa attestazione della presenza in servizio, attuata con modalità fraudolente avvalendosi di terzi. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 18 novembre 2022, conferma la decisione del Tribunale e rigetta la domanda di illegittimità del recesso.

Il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo il travisamento del quadro probatorio, il carattere apparente della motivazione sulla giusta causa, l’omessa pronuncia sulla lesione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul profilo ritorsivo. L’Ente datore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La censura si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio, che risulta correttamente condotto in conformità agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., come confermato dai richiamati Cass. n. 6774/2022 e Cass. n. 1229/2019.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La doglianza investe il merito della valutazione circa la proporzionalità della sanzione, non la sua correttezza sul piano giuridico-formale. La Corte territoriale si è attenuta ai criteri elaborati dalla Cassazione, valorizzando la gravità del fatto nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi e l’irrilevanza della tenuità del pregiudizio economico.

Il terzo motivo è infondato. La pronuncia di rigetto sul profilo della lesione del diritto di difesa è implicita nel convincimento della Corte territoriale circa l’inconfigurabilità della lesione stessa. La partecipazione all’organo del soggetto segnalante, da sola, non compromette la terzietà.

Ancora inammissibile è il quarto motivo. Esso non coglie l’effettiva ratio decidendi: la sussistenza del motivo lecito formalmente addotto dall’Ente datore di per sé esclude il carattere unico e determinante richiesto dall’art. 1345 cod. civ. del motivo illecito invocato a sostegno della tesi ritorsiva.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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