Mandato di arresto europeo: genericità dei motivi sull’ordine di consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 8852 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per novità della doglianza, il ricorso per cassazione che lamenti la mancata applicazione delle cause facoltative di rifiuto della consegna previste dall’art. 18-bis legge n. 69/2005, ove non indichi le ragioni concrete che imporrebbero l’esercizio del potere discrezionale di rifiuto. La deduzione della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non risulta rappresentata alla corte di merito. La verifica sulla consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo resta così confinata ai motivi effettivamente devoluti al giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte di appello ha disposto la consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria maltese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. La decisione ha subordinato la consegna alla restituzione del consegnando all’esito del processo, per consentirgli di scontare in Italia l’eventuale pena irrogata.
La difesa propone ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla esclusione della causa facoltativa di rifiuto dell’art. 18-bis legge n. 69/2005; violazione degli artt. 2 e 18 legge n. 69/2005, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per la lesione del diritto a una ragionevole durata del processo, essendo il ricorrente rimasto sottoposto a misura cautelare per quasi cinque anni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su censure dedotte in termini di marcata genericità e prospettate, per la prima volta, in sede di legittimità. Il primo profilo riguarda la pretesa violazione dell’art. 18-bis legge n. 69/2005: il ricorso non espone le ragioni per cui, nel caso, si dovrebbe applicare il potere discrezionale di rifiuto, né tali elementi erano stati rappresentati alla corte distrettuale.
Analoga conclusione vale per la dedotta violazione dell’art. 2 legge n. 69/2005, rapportata a una lesione del diritto alla ragionevole durata del processo mai dettagliata. La Corte rileva che l’assunto non risulta addotto al giudice di merito, davanti al quale la difesa aveva denunciato soltanto l’asserita assenza, nell’ordinamento maltese, di termini massimi di custodia cautelare.
Su quest’ultimo punto il giudice dell’appello aveva già risposto in termini di piena coerenza al dato normativo: con la novella del d.lgs. n. 10 del 2021 è stata esclusa dal novero delle cause obbligatorie di rifiuto la lettera e) dell’art. 18, che originariamente imponeva la previsione di termini massimi di carcerazione preventiva nello Stato emittente. La corte distrettuale aveva inoltre evidenziato la sostanziale conformità della legislazione maltese alla disciplina interna. Tali argomentazioni non sono state contrastate dal ricorso.
Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Nota della Redazione
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