Inammissibile il ricorso: dosi estraibili e aggravante dell’ingente quantità (Cass. pen. Sez. VII n. 12092 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità di stupefacente può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza. Ove tale dato sia oggettivamente rilevante, esso esime il giudice dall’ulteriore motivazione sull’estrema offensività della condotta. Il criterio non contrasta con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che continua a fondare la soglia dell’aggravante sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile. La motivazione che si fondi su oggettive risultanze dibattimentali e non sia manifestamente illogica è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza dell’11.06.2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 12.05.2022 dal G.i.p. del Tribunale di Prato, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando la motivazione in ordine alla circostanza aggravante della ingente quantità. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe individuato l’aggravante in violazione dei canoni di legittimità, valutando soltanto il dato ponderale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio del gravame, investito della medesima questione, aveva steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e come tale non censurabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata non si era limitata a richiamare la costante giurisprudenza in materia, ma ne aveva fatto corretta applicazione. Il dato quantitativo era stato valorizzato in ragione della sua rilevantissima portata: il ricorrente era stato trovato in possesso di 29,7 chili lordi di hashish e di 25,5 chili lordi di marijuana, con principio attivo pari, rispettivamente, a 5.881.534,6 mg e a 1.576.681,3 mg, così da poter ricavare 235.261,4 dosi di hashish e 63.067,2 dosi di marijuana.
Su queste basi la Corte territoriale ha confermato l’aggravante della ingente quantità, aderendo al principio — qui ribadito — secondo cui può essere valorizzato anche il numero di dosi estraibili, che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice da ulteriore motivazione sull’estrema offensività della condotta (per tutte, Sez. 3, n. 20017 del 20.3.2024, Chindamo, Rv. 286378).
Il principio non si pone in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Per l’individuazione della soglia dell’aggravante restano validi, anche dopo la riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati da Sez. U n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. Con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (Sez. U n. 14722 del 30.1.2020, Polito, Rv. 279005). Limite, nel caso di specie, ampiamente superato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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