Querela tramite procuratore: il mandato generico non basta (Cass. pen. n. 29171/2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per la proposizione della querela può essere rilasciata preventivamente, ma deve contenere il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni nelle quali il mandatario è autorizzato ad attivarsi.
Non è sufficiente un mandato generale che attribuisca al procuratore ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o la generica facoltà di presentare denunce, quando manchi qualsiasi individuazione, anche sommaria, del fatto o del reato destinato a costituire oggetto della querela.
La mancanza di una valida querela, quando questa costituisce condizione di procedibilità, impedisce l’inizio dell’azione penale e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
All’annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità consegue la revoca delle statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 633 cod. pen. La querela era stata presentata da una procuratrice della persona offesa in forza di una procura notarile generale, che attribuiva ampi poteri di amministrazione e contemplava genericamente la possibilità di presentare “denunce”, senza individuare il fatto successivamente oggetto del procedimento né specifici reati.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva il difetto della condizione di procedibilità, sostenendo che la querela, quale atto personale della persona offesa, non potesse essere validamente proposta sulla base di una procura generale priva della specifica determinazione dell’oggetto. Contestava inoltre che la successiva costituzione di parte civile della procuratrice, divenuta erede della persona offesa, potesse sanare il vizio originario.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Dall’esame della procura notarile risulta l’attribuzione alla procuratrice di poteri estremamente ampi, fino alla qualificazione quale “alter ego” della rappresentata, ma non emerge alcuna indicazione, neppure sommaria, del fatto che avrebbe dovuto costituire oggetto della querela. Tale contenuto non soddisfa i requisiti necessari per il valido esercizio del diritto di querela mediante rappresentante.
La Corte precisa che l’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. consente il rilascio preventivo della procura speciale, anche prima del verificarsi dei presupposti per il compimento dell’atto. La procura preventiva, tuttavia, deve individuare specifici reati oppure delimitare le situazioni nelle quali il mandatario è autorizzato a presentare querela. Un generico mandato a proporre denunce o querele non è sufficiente.
Poiché nel caso concreto la procura non conteneva alcun riferimento né al reato né al fatto successivamente denunciato, la querela è ritenuta irregolarmente proposta. L’azione penale non poteva pertanto essere iniziata per mancanza della necessaria condizione di procedibilità. La Cassazione annulla senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado e revoca le statuizioni civili disposte in favore della parte civile.
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Nota della Redazione
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