Mandato d’arresto europeo: pena edittale ricavabile dal testo normativo straniero (Cass. pen. Sez. VI n. 20906 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005, relativa all’indicazione della pena minima e massima applicabile per il reato oggetto di un mandato d’arresto europeo cd. processuale, non costituisce condizione ostativa alla consegna. Gli artt. 18 e 18-bis legge n. 69 del 2005 non annoverano tale omissione tra i casi di rifiuto, previsti in via tassativa, potendo la carenza semmai dar luogo alla richiesta di informazioni supplementari. La prescrizione è funzionale alla verifica dei requisiti legali di esecuzione in tema di misura della pena e al rispetto dei diritti fondamentali; se dalla sua assenza non deriva alcun pregiudizio per le garanzie difensive del consegnando, l’esecuzione non può essere rifiutata. Il mandato, pur dovendo essere inequivoco, non deve necessariamente essere esplicito quando il dato mancante sia ricavabile senza margine d’errore dalle ulteriori informazioni contenute nell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, di nazionalità peruviana, è destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso nell’aprile 2024 dall’autorità giudiziaria tedesca per l’esecuzione di un mandato d’arresto nazionale, in relazione a nove delitti di furto aggravato e due di truffa, commessi tra l’ottobre 2022 e lo stesso mese del 2023 e puniti dal codice penale tedesco.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la consegna allo Stato richiedente. Il difensore impugna tale decisione deducendo che il mandato non contiene l’indicazione delle pene, minima e massima, applicabili ai reati addebitati, in violazione del diritto dell’Unione e della disciplina interna. In subordine, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere informazioni supplementari allo Stato emittente.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione respinge il ricorso e affronta la questione centrale: se l’omessa indicazione della pena edittale integri una condizione ostativa alla consegna. La risposta è negativa. La prescrizione dell’art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005 non compare tra i motivi di rifiuto previsti in via tassativa dagli artt. 18 e 18-bis della medesima legge. La carenza può, semmai, legittimare la richiesta di ulteriori informazioni, non imporre il rigetto della domanda di consegna.

La Corte precisa la funzione della prescrizione: essa serve alla verifica dei requisiti legali per l’esecuzione del mandato in tema di misura della pena, ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 1, legge n. 69 del 2005 e dell’art. 2, comma 2, decisione quadro 2002/584/GAI, oltre che al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali imposto dall’art. 2 della stessa legge. Il Collegio richiama la propria Sez. VI n. 22829 del 04.06.2024, relativa all’omessa indicazione della pena massima, dalla quale non derivino pregiudizi per il consegnando.

Il passaggio decisivo riguarda l’autosufficienza dell’atto. Il contenuto del mandato deve essere inequivoco, ma ciò non impone che sia anche esplicito qualora il dato mancante sia evincibile, senza margine d’errore, dalle ulteriori informazioni in esso contenute. Nel caso concreto l’informazione mancante è oggettiva e ricavabile dal testo normativo tedesco puntualmente richiamato; il ricorrente non adduce alcun elemento idoneo a revocarla in dubbio. La prospettata sproporzione della pena resta una mera ipotesi difensiva, che potrebbe rilevare solo ove si traducesse nel pericolo di un trattamento inumano o degradante, non neppure adombrato.

La Corte aggiunge che si procede per reati rientranti nella tradizione comune europea, per i quali l’esecuzione è prevista anche a prescindere dalla doppia punibilità, purché la pena applicabile superi i tre anni. L’autorità dell’esecuzione deve riferirsi alla legge dello Stato emittente nella versione applicabile ai fatti, secondo la CGUE, 3 marzo 2020, causa C-717/18. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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