Conflitto di competenza cessato per intervenuta pronuncia della Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 20909 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza deve dichiararsi cessato quando la competenza di uno dei giudici sia già stata affermata dalla Corte di cassazione, con decisione adottata in un diverso procedimento avente ad oggetto la medesima questione. Si produce, in tal caso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall’art. 29 cod. proc. pen., che contempla l’ipotesi in cui uno dei giudici emetta un provvedimento che affermi la propria competenza o la propria incompetenza, facendo così venir meno il conflitto. Il principio opera anche quando la competenza sia stata esclusa o affermata dalla Suprema Corte nella risoluzione di un diverso conflitto, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice.
Il Fatto
Nel procedimento a carico di più imputati, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, accoglieva l’eccezione della difesa sulla nullità del decreto penale di condanna e del decreto di giudizio immediato, per l’omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli assistiti, e disponeva la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Il GIP, ritenendo che l’atto di restituzione fosse abnorme e che il giudice monocratico non potesse disporre la regressione del giudizio dopo l’instaurazione della fase dibattimentale, sollevava conflitto negativo di competenza. La questione arrivava così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un dato assorbente: il conflitto negativo di competenza proposto con l’ordinanza del GIP del Tribunale di Prato era già stato risolto con sentenza della stessa Corte, che aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Prato. La decisione era intervenuta in altro procedimento, ma avente ad oggetto la medesima questione.
Secondo la Corte, si versa dunque in una condizione assimilabile, negli effetti processuali, a quella descritta dall’art. 29 cod. proc. pen. Tale norma contempla il caso in cui uno dei due giudici emetta un provvedimento che affermi la sua competenza o la propria incompetenza, facendo venir meno il conflitto. Nel caso concreto la competenza è stata affermata in un distinto procedimento concernente la stessa questione.
La Corte richiama un proprio precedente in ipotesi simile, Sez. I n. 5476 del 31/10/1995, Rv. 203210, secondo cui il conflitto di competenza cessa, tra l’altro, anche nell’ipotesi in cui la competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione della Suprema Corte, a norma dell’art. 32, comma 1, cod. proc. pen., nella risoluzione di un diverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice. In tal senso si produce una situazione processuale analoga a quella prevista dall’art. 29 cod. proc. pen.
Ne consegue, per la Corte, che il conflitto deve dichiararsi cessato, con la relativa declaratoria in dispositivo.
Nota della Redazione
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