Omesso versamento IVA, esclusione della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 2298 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, ove la Corte territoriale abbia fondato l’affermazione di reità sulla documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate, non contestata con dati positivi, e abbia escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della misura del versamento omesso, di importo quasi doppio rispetto alla soglia di punibilità. La declaratoria di inammissibilità importa la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Terni, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente, quale legale rappresentante di una ditta individuale, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2016, per un ammontare superiore a 445.000,00 euro.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge quanto all’affermazione di reità, fondata esclusivamente sulla documentazione della Agenzia delle Entrate; e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo, la Corte ha osservato che il giudice di appello ha adeguatamente argomentato circa l’idoneità probatoria della documentazione proveniente dall’amministrazione finanziaria, con valutazione esente da vizi logici o giuridici.
Decisivo, sul piano probatorio, è il rilievo che il ricorrente non ha fornito alcun dato positivo utile a mettere in discussione le risultanze della documentazione, né ha documentato circostanze idonee a escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto parimenti manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Il giudice di merito ha correttamente escluso la causa di non punibilità, dando rilievo alla misura del versamento omesso, di importo quasi doppio rispetto alla soglia di punibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità, non emergendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conseguono — a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. — la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.