Reato continuato: la distanza temporale esclude il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 22656 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige un’approfondita e rigorosa verifica della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, dovendosi accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori e, di per sé soli, non consentono di affermare che i reati siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. In assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata. L’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, purché il giudice dia conto di aver svolto un’adeguata e completa verifica degli indicatori prospettati dalla difesa.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ferrara respingeva l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di distinte sentenze di condanna, pronunciate dai Tribunali di Rimini e di Bologna e divenute irrevocabili in date diverse. Le condanne riguardavano reati contro il patrimonio e la fede pubblica, commessi in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2022, nonché una violazione in materia di responsabilità degli enti.

A fondamento del rigetto, il giudice rilevava la distanza temporale tra i fatti e osservava che l’unico elemento comune alle sentenze era l’omogeneità dei reati; in assenza di ulteriori elementi, l’esame degli atti consentiva di ravvisare soltanto una tendenza a delinquere del condannato. Contro tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica rigorosa volta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, la Corte ha precisato che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, insieme alla contiguità spazio-temporale, rappresenta solo uno degli indici rivelatori e non basta, da solo, a dimostrare una deliberazione unitaria.

Il collegio ha poi richiamato il principio, espresso dalla Sez. I n. 10939 del 2026, secondo cui l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e travisamenti.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso la preventiva ideazione unitaria sulla scorta dell’eterogeneità delle violazioni e della distanza temporale tra le stesse, variabile da mesi ad anni. La Corte ha confermato che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più improbabile diventa la programmazione unitaria. Ha inoltre ribadito, richiamando la Sez. IV n. 39443 del 2025, che l’unitarietà del disegno può essere esclusa anche su un singolo elemento fattuale, purché il giudice verifichi compiutamente gli indicatori dedotti dalla difesa.

Quanto alla causale economica invocata dal ricorrente, la Corte ha osservato che essa confonde il concetto di movente con quello di continuazione: l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con l’inclinazione a delinquere sotto la spinta di bisogni di sostentamento. Richiamando la Sez. I n. 37555 del 2016, ha infine affermato che non può attribuirsi rilievo a un programma delinquenziale meramente generico, essendo necessaria l’individuazione di tutti gli episodi successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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