Inammissibile il ricorso che non illustra la decisività dei vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25183 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la denuncia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, ove non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività. Non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa riguardante singoli dati estrapolati dal contesto: è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con sentenza del Tribunale di Trapani, per il reato di cui all’art. 73, commi uno e quattro, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, ha ridotto la pena applicata e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi con cui ha contestato la ricostruzione della vicenda, la valutazione delle dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria presenti al colloquio e la sussistenza di ipotesi alternative. La questione centrale attiene alla possibilità di sindacare in sede di legittimità il giudizio di merito e la dedotta omissione valutativa di singoli elementi probatori.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la vicenda processuale e osserva come i motivi siano riconducibili a censure di vizio di motivazione e a contestazioni della valutazione probatoria. Il principio posto alla base del rigetto è quello dell’autosufficienza del ricorso: le doglianze fondate su dichiarazioni testimoniali non allegate e su profili probatori non illustrati nel loro carattere decisivo non possono essere esaminate.
Quanto alle discrasie segnalate — l’inserimento dello stupefacente nella tasca dei pantaloni piuttosto che nei pantaloni e il successivo rinvenimento negli indumenti intimi del detenuto — la Corte rileva che non è spiegata la decisività delle incongruenze. In tema di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la denuncia di minime incongruenze argomentative o di omissioni valutative non basta, se gli elementi non sono inequivocabilmente muniti di chiaro carattere decisivo.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento (Sez. 2 n. 9242 del 08.02.2013; Sez. 1 n. 46566 del 21.02.2017), secondo cui è solo l’esame del complesso probatorio, nel quale ogni elemento sia contestualizzato, a consentire di verificarne la consistenza o l’ininfluenza ai fini della compattezza logica della motivazione. Analogamente, la censura relativa all’art. 37 d.P.R. n. 230/2000 è respinta perché non emerge una violazione di legge della motivazione né è illustrata la decisività del vizio dedotto.
La Corte ribadisce quindi i limiti del giudizio di legittimità: la cognizione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti (Sez. 1 n. 45331 del 17.02.2023). Il controllo resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità (Sez. 3 n. 17395 del 24.01.2023).
Da ultimo, il vizio di manifesta illogicità deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, vertendo il sindacato su difetti di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e si considerano disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. un. n. 24 del 24.11.1999; Sez. un. n. 12 del 31.05.2000; Sez. un. n. 47289 del 24.09.2003). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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