Mandato arresto europeo traduzione atti e onere allegazione pregiudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 38328 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la nullità del verbale di arresto prevista dall’art. 12, comma 3, legge n. 69 del 2005 ricorre esclusivamente quando nel verbale difetti ogni riferimento agli adempimenti informativi dovuti alla polizia giudiziaria; non è deducibile in sede di legittimità, per la prima volta, la doglianza relativa alla lingua non compresa dall’arrestato, ove non formulata nell’udienza di convalida. L’ordinanza cautelare emessa nel procedimento di consegna non è affetta da nullità automatica per la mancata traduzione scritta, poiché le Sezioni Unite hanno escluso che dalla violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. discenda sempre la nullità: la parte deve allegare l’interesse concreto, attuale e verificabile, cioè gli effetti effettivi della violazione sul diritto di difesa, non un pregiudizio astratto o potenziale. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito non censurabile in cassazione se motivata in termini corretti ed esaustivi.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per fatti di sabotaggio, veniva arrestato in Italia. La Corte di appello di Bologna convalidava l’arresto e applicava la custodia in carcere, disponendo altresì il sequestro dei beni rinvenuti in sede di perquisizione.
Avverso l’ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori. Un primo motivo denunciava la nullità del verbale di arresto per difetto di informazione in lingua comprensibile; un secondo motivo deduceva la mancata traduzione scritta dell’ordinanza cautelare e della convalida in lingua nota all’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, il terzo comma dell’art. 12 legge n. 69 del 2005 prescrive che il verbale di arresto dia atto, a pena di nullità, degli adempimenti informativi. La nullità è ravvisabile solo se difetti ogni riferimento a tale attività, secondo il principio già espresso da Sez. VI n. 22716 del 2007. Nel caso concreto è il ricorrente stesso ad ammettere che il verbale dava atto degli adempimenti.
La vera doglianza riguarda la lingua della comunicazione. La Corte la ritiene non proponibile per la prima volta in cassazione, non essendo stata formulata con tale specificità nell’udienza di convalida. Nel merito, il giudice ha accertato una sufficiente conoscenza dell’inglese, escludendo il presupposto della nullità; tale accertamento è valutazione di merito non censurabile, come precisato da Sez. II n. 11137 del 2020. Si ricorda inoltre che l’eventuale nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva della misura (Sez. Un. n. 17 del 1999).
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite secondo cui l’ordinanza cautelare non tradotta è nulla se sia già emerso che l’indagato non conosce la lingua italiana; diversamente, è valida fino a quando tale conoscenza risulti, con obbligo di traduzione in un termine congruo (Sez. Un. n. 15069 del 2024).
La Corte rileva che nel procedimento di consegna la difesa può dedurre solo il vizio di violazione di legge. Le Sezioni Unite hanno escluso che dalla violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. derivi sempre e automaticamente la nullità: la parte deve indicare l’interesse concreto, attuale e verificabile, non un pregiudizio astratto. Nel caso di specie l’assistenza linguistica in convalida ha consentito al ricorrente di avere piena contezza delle accuse e di fornire spiegazioni anche sul pericolo di fuga.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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