Inammissibile il ricorso tardivo se l’assenza non è dichiarata ex artt. 420 (Cass. pen. Sez. VII n. 6186 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la proroga di quindici giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza non trova applicazione qualora la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste dagli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. La regola opera tanto per l’appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale, quanto per il ricorso per cassazione avverso pronunce rese in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020. Il termine ordinario di impugnazione decorre pertanto dal deposito della sentenza di appello, senza alcuna dilazione.
Il Fatto
La ricorrente, giudicata in primo grado con rito abbreviato, era stata condannata per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. La Corte di appello, Sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la condanna con sentenza del 30 maggio 2024, depositata con motivazione contestuale.
Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, depositato il 18 giugno 2024. La Corte di appello aveva proceduto in camera di consiglio con rito cartolare, senza richiesta di trattazione orale delle parti e senza che l’imputata avesse manifestato volontà di comparire.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Il termine di quindici giorni per impugnare decorre dal deposito della sentenza di appello, avvenuto contestualmente alla motivazione. Il ricorso, depositato il 18 giugno 2024, risulta oltre il termine scaduto il 14 giugno 2024, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen.
La Corte esclude l’applicabilità della proroga dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Richiama sul punto Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, secondo cui la previsione non opera in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. per effetto della scelta del rito, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
La stessa conclusione vale nel caso concreto, in cui la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 149 del 2020, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale né manifestata volontà di comparire. Opera quindi il principio espresso da Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, per cui la proroga non si applica al ricorso per cassazione avverso pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità degli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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