Pene sostitutive e attenuanti generiche: motivi di appello generici, inammissibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 3925 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio in assenza di una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame, non rientrando la conversione della pena nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. È inammissibile per genericità il motivo di appello che denunci la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. senza specifiche deduzioni a supporto. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, richiedendo elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dall’abitazione dove era ristretto, venendo sorpreso in strada in tre diverse occasioni. La Corte di appello confermava la condanna.
Con un unico e composito motivo di ricorso, la difesa denunciava la violazione di legge, per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive, lamentando l’apoditticità della motivazione della sentenza impugnata sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
Con riferimento alle pene sostitutive, il Collegio ha richiamato il principio di legittimità che esclude il potere del giudice d’appello di disporre d’ufficio la sostituzione della pena detentiva, qualora non sia stata formulata una specifica richiesta. La conversione della pena, infatti, non rientra nel novero dei benefici previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria al principio devolutivo dell’appello.
Nel caso di specie, il motivo di appello era strutturato in termini sovrapponibili a quello per cassazione e denunciava la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. senza specifiche deduzioni. La Corte ha precisato che il giudice d’appello non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze improponibili per genericità o manifesta infondatezza, citando il precedente di Sez. 2, n. 49007 del 2014.
Analoghe considerazioni valgono per le attenuanti generiche. La concessione richiede elementi di segno positivo, non essendo un diritto conseguente alla sola assenza di precedenti negativi. La Corte ha rilevato che la richiesta era generica e che la reiterazione delle condotte era stata già apprezzata negativamente nella valutazione dell’elemento soggettivo e nel diniego della causa di non punibilità. La motivazione impugnata, che richiamava la sentenza di primo grado, era quindi adeguata, non essendo necessaria una specifica confutazione di richieste generiche.
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Nota della Redazione
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