Reclamo del detenuto: tutela dei diritti, non mere modalità (Cass. pen. Sez. I n. 31534/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. presuppone un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo del detenuto. Il mero interesse alla corretta esecuzione della pena resta invece nell’ambito del reclamo generico di cui all’art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. Le prescrizioni interne che limitano a determinate fasce orarie la disponibilità di fornelli e utensili incidono sulle modalità di esercizio del diritto, senza negarlo, e sono legittime se funzionali alle esigenze di controllo del regime differenziato. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento adottato su reclamo generico è inammissibile quando le misure contestate non ledono diritti soggettivi.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime speciale ha contestato il divieto di ricevere mediante pacco postale cibi cotti e frutta secca, il mancato uso del rasoio elettrico e l’obbligo di consegnare alle ore 20.00 pentole, caffettiera e fornellino. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo, ritenendolo generico. Secondo il provvedimento, le doglianze non indicavano la lesione di una posizione assimilabile a un diritto soggettivo, né descrivevano specifiche disparità rispetto ad altri detenuti.
Con il ricorso per cassazione, il detenuto ha denunciato la violazione degli artt. 35, 35-bis e 41-bis ord. pen. Ha censurato la qualificazione dell’istanza come reclamo generico, sostenendo inoltre che altri soggetti sottoposti al medesimo regime avrebbero beneficiato di condizioni diverse, pur senza poterlo documentare.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla distinzione tra i due rimedi. Il reclamo giurisdizionale tutela il detenuto contro un comportamento dell’amministrazione che produca un pregiudizio concreto e attuale a un diritto soggettivo. La posizione protetta può anche derivare dalla proiezione di un diritto intangibile della persona, pur in assenza di un espresso riconoscimento legislativo. La Corte richiama, sul punto, Sez. I, n. 54117/2017. In mancanza di tale lesione, la contestazione riguarda un interesse alla regolarità dell’esecuzione e segue lo schema dell’art. 35 ord. pen.
Nel caso esaminato, il ricorrente non ha confutato la valutazione del giudice di sorveglianza. Il divieto relativo ai cibi cotti concerneva soltanto quelli deperibili, per ragioni di salute e sicurezza; restava inoltre possibile la consegna attraverso il pacco colloqui. Quanto al rasoio elettrico, la direzione dell’istituto aveva precisato che il bene era acquistabile al sopravvitto. Tali elementi escludevano una compressione della posizione soggettiva nei termini prospettati.
La limitazione oraria degli strumenti per cucinare è stata valutata alla luce delle esigenze proprie del regime differenziato. Il pernottamento in camera singola e la riduzione del personale nelle ore notturne rendono più difficile un intervento tempestivo rispetto a oggetti potenzialmente pericolosi. Richiamando Sez. I, n. 6811/2026, la Corte afferma che i regolamenti interni possono stabilire fasce orarie per la cottura e la disponibilità di fornelli e utensili. La misura resta sul piano delle modalità di esercizio e non elimina il diritto.
Anche la dedotta disparità di trattamento è rimasta priva di consistenza. Il ricorrente non ha indicato alcun caso specifico nel quale un altro detenuto in analoga condizione avesse ricevuto un trattamento più favorevole. La censura non consentiva quindi di verificare un trattamento discriminatorio ingiustificato.
In continuità con Sez. I, n. 37298/2021, la Cassazione conclude che non è ammesso il ricorso contro l’ordinanza resa su un reclamo generico relativo a misure che incidono soltanto sulle modalità di esercizio di un diritto. Quelle modalità restano affidate alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, nei limiti delle esigenze di ordine e disciplina interna. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
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