Autoriciclaggio, reato presupposto individuato solo nella tipologia (Cass. pen. Sez. V n. 142 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., il delitto presupposto deve essere individuato solo nella sua tipologia, senza che se ne richieda la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali, essendo sovrapponibili i rapporti tra la fattispecie e il reato antecedente rispetto a quelli propri della ricettazione e del riciclaggio. In sede cautelare, l’omessa allegazione agli atti del fascicolo trasmesso al Giudice per le indagini preliminari della denuncia della persona offesa non è causa di inefficacia della misura, quando di quella denuncia si dia conto nell’informativa di polizia giudiziaria posta a base della richiesta cautelare. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può incidere solo sulla congruità logico-giuridica della motivazione, e il dovere di specificità del ricorso impone di illustrare la concreta idoneità dei temi pretermessi a minare la tenuta del provvedimento.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato è l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere, riconoscendolo gravemente indiziato del reato di autoriciclaggio, così riqualificato rispetto all’originaria contestazione di riciclaggio.

La vicenda presuppone una truffa consumata mediante la vendita di orologi su Internet: la somma ricavata viene poi trasferita su conti riconducibili a più società. Contro il rigetto del riesame l’indagato propone ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata autonoma valutazione del reato presupposto, la mancata prova della disponibilità delle somme, il vizio di motivazione e la sproporzione della misura.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato perché muove da un presupposto errato in diritto: non occorre, per ritenere configurato l’autoriciclaggio, un accertamento giudiziale sulla sussistenza del reato presupposto. La Corte richiama l’esegesi consolidata in materia di ricettazione e riciclaggio, trasponibile alla fattispecie, secondo cui il delitto antecedente va individuato solo nella sua tipologia, non ricostruito in ogni estremo storico e fattuale.

Un ostacolo concreto si aggiunge a quello teorico: il dato conoscitivo utile a fondare la misura poteva essere tratto dal resoconto che della denuncia di truffa aveva fatto l’organo investigativo nell’informativa di polizia giudiziaria. La denuncia fu prodotta solo in udienza dinanzi al collegio, ma non era tra gli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e correttamente non fu inviata al riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La doglianza sulla mancata disponibilità della somma bonificata è ininfluente: non rileva, ai fini della già avvenuta consumazione del reato, che la somma non sia rientrata nella disponibilità dell’indagato per circostanze sopravvenute. Quanto alla memoria difensiva pretermessa, l’omessa valutazione non produce nullità, ma può incidere solo sulla congruità logico-giuridica della motivazione.

Il Collegio precisa il proprio criterio: il giudice di legittimità non si vincola al dato formale della mancata menzione, ma opera un apprezzamento concreto, verificando la capacità del tema trascurato di mettere in discussione la tenuta del provvedimento e la consistenza intrinseca della memoria. Ne deriva, sul piano del dovere di specificità dei motivi, l’onere di rappresentare il collegamento tra le difese pretermesse e il profilo di carenza o illogicità dedotto.

Anche il terzo motivo è aspecifico e reiterativo: l’autonoma valutazione del Giudice per le indagini preliminari emerge dalla riqualificazione del fatto da riciclaggio ad autoriciclaggio e dall’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il quarto motivo, sul versante della scelta della misura, è del tutto aspecifico, non confrontandosi con le ragioni della custodia in carcere né con il pericolo di fuga. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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