Accertamento della capacità processuale non precluso dal rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 6 n. 19921 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opzione per il rito abbreviato non preclude la richiesta di perizia psichiatrica finalizzata all’accertamento della capacità processuale dell’imputato, non essendovi preclusioni di sorta, nemmeno temporali, alla sua proponibilità. L’instaurazione e la celebrazione del giudizio abbreviato sulla base di una richiesta formulata da un imputato di cui sia accertata l’incapacità di stare in giudizio al momento della dichiarazione di volontà sono insanabilmente viziate da nullità assoluta, perché la scelta del rito è atto personalissimo che richiede piena consapevolezza. Diversamente, l’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, pure ammissibile nel rito abbreviato, presuppone l’allegazione di elementi concreti e non manifestamente inconferenti, gravando sull’imputato l’onere di allegare l’eventuale vizio parziale di mente, che integra una circostanza attenuante.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di evasione, resistenza e lesioni personali, unificati nel vincolo della continuazione, vedeva confermata la sentenza dalla Corte d’appello di Bari. Nel giudizio di merito la difesa aveva richiesto una perizia psichiatrica volta ad accertare sia la capacità processuale sia la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, a causa di una patologia psichiatrica progressivamente ingravescente. Il giudice di appello aveva rigettato l’istanza ritenendola intempestiva, in quanto formulata dopo l’opzione per il rito abbreviato condizionato, con motivazione che la difesa assumeva meramente apparente.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente distinto i due piani di verifica del vizio di mente, sovrapposti nel ricorso: quello della capacità processuale, che costituisce un prius logico e giuridico, e quello della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Con riguardo al primo profilo, la Corte ha escluso ogni incompatibilità tra la richiesta di accertamento peritale e la scelta del rito abbreviato, richiamando il principio per cui la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen. è un atto personalissimo, direttamente incidente sul diritto di libertà dell’imputato, che postula la piena consapevolezza e capacità deliberativa. La sua eventuale insussistenza determina una nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado e non preclusa dall’opzione per il rito speciale.
In applicazione dell’art. 70 cod. proc. pen., la Corte ha affermato che è il fumus della incapacità di stare in giudizio a imporre l’accertamento peritale, potendo il giudice ometterlo solo se disponga di elementi valutativi autonomi che rendano l’indagine superflua o se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, ma in tal caso con obbligo di motivazione idonea e convincente. Nel caso di specie, la richiesta era suffragata da una certificazione clinica attestante la gravità delle patologie e da una perizia psichiatrica disposta in un parallelo procedimento, che aveva evidenziato uno scompenso psicotico con vizio parziale di mente. La Corte d’appello non si era rapportata a tali allegazioni, ritenendo erroneamente ogni indagine preclusa per tardività, così integrando un difetto motivazionale.
Quanto all’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la Corte ha escluso che il rito abbreviato sia ostativo, superando il risalente indirizzo che ancorava l’accesso al rito alla definibilità allo stato degli atti. Tuttavia, nel caso concreto, la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta non illogica, avendo essa esaminato la perizia sull’incompatibilità carceraria e correttamente desunto la sua irrilevanza perché non riferita al momento del fatto. Il tema del vizio parziale di mente, emergente dall’altra perizia coeva, non era stato devoluto in appello, e l’eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall’imputato, non essendo il giudice tenuto a dichiararlo d’ufficio, salvo che si tratti di totale infermità evidente.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari, limitatamente alla verifica della capacità processuale, per la quale la motivazione del rigetto era assente, essendo gli elementi allegati idonei a indurre un ragionevole dubbio sulla capacità di stare in giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell'imputato
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato