Notifica cartella via raccomandata: la consegna fa presumere la conoscenza dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 9279 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Chi deduce che il plico non conteneva alcun atto, o che conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. Il giudice di merito che accerta la regolarità della notifica a mani del destinatario non può, all’opposto, addossare all’Amministrazione la prova del contenuto del plico.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione provinciale di Napoli l’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale per addizionali comunali e regionali, sanzioni e interessi IRPEF e IRAP per l’anno 2005. Deducva la nullità dell’intimazione per mancata notifica della presupposta cartella, l’omessa notifica dell’accertamento e la prescrizione. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito prova della notifica della cartella.

L’agente della riscossione proponeva appello, producendo la documentazione relativa alla notifica. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’impugnazione, sul rilievo che non era provato che nel plico notificato fosse contenuta la cartella esattoriale. Avverso tale sentenza ricorreva in cassazione l’agente per la riscossione; l’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale e i corrispondenti motivi del ricorso incidentale, rilevandone la piena sovrapponibilità. Le censure denunciano la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., sul presupposto che il giudice di appello abbia invertito l’onere probatorio.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 16528 del 2018 e richiamato da Cass. n. 27004 del 2023: la consegna del plico al domicilio del destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, attiva la presunzione di conoscenza dell’atto. La regola si collega al principio di vicinanza della prova, perché è il destinatario a trovarsi nella condizione di dimostrare l’eventuale difformità del contenuto rispetto a quanto spedito.

Nel caso concreto la Commissione regionale, pur avendo accertato la regolarità della notifica a mani del destinatario, non ha applicato tale principio. La relata era stata integralmente trascritta dall’agente della riscossione nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Il giudice di merito ha invece onerato l’Amministrazione della prova del contenuto del plico, addossandole un onere che la legge non prevede.

Accolti il ricorso principale e quello incidentale, il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata e la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Esclusa la decadenza dell’Amministrazione per la validità della notifica, il ricorso originario del contribuente è rigettato.

Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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