Appello valido se raggiunge lo scopo senza prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 7072 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello non è nullo per il solo fatto che le sue conclusioni contengano un errore materiale riferibile a una diversa controversia, quando dal corpo dell’atto emerga la chiara e inequivoca indicazione delle censure mosse alla sentenza impugnata e delle ragioni di dissenso, con la richiesta di riforma delle parti gravate. La nullità dell’atto processuale non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., e le norme processuali ambigue vanno interpretate nel senso di favorire la decisione di merito. La liquidazione equitativa del danno presuppone l’accertamento della consistenza ontologica del pregiudizio; in difetto di prova del nesso causale e delle singole conseguenze pregiudizievoli, la domanda risarcitoria va rigettata e l’apprezzamento del giudice di merito sull’uso delle presunzioni semplici, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Due professionisti, in proprio e quali rappresentanti di uno studio legale, convenivano davanti al Tribunale una società di telecomunicazioni per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione arbitraria del servizio di utenza telefonica, comunicata come attivata e poi venuta meno per alcuni mesi, con ripristino solo dopo un provvedimento cautelare. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma.

La società proponeva appello e la Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo sensibilmente la somma riconosciuta. I professionisti ricorrono allora per la cassazione, deducendo due motivi: la nullità della sentenza per motivazione apparente e per la pretesa invalidità dell’atto di appello, e la violazione delle regole sul risarcimento del danno da lucro cessante e da perdita di chance, per non avere il giudice di merito fatto ricorso alla valutazione equitativa.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte muove da una premessa metodologica: stabilire se il gravame soddisfi i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ. è un giudizio di fatto, ma trattandosi di fatto a rilievo processuale è consentito alla Corte sindacare nel merito la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di appello. I ricorrenti incentrano la censura sull’errore presente nelle conclusioni dell’atto di appello, senza però dimostrare l’impatto negativo di tale errore sulla ratio della norma, né di avere avuto difficoltà nel percepire le ragioni del gravame.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui il novellato art. 342 cod. proc. civ. non impone alcun vacuo formalismo né la trascrizione della sentenza appellata, ma esige la chiara e inequivoca indicazione delle censure e degli argomenti contrapposti a quelli del primo giudice. Il criterio dirimente è il raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., letto anche alla luce del principio di effettività e del monito sovranazionale a evitare eccessi di formalismo.

Il giudice di appello aveva accertato che l’atto conteneva un paragrafo dedicato che individuava le parti censurate con le specifiche conclusioni per ogni motivo e la richiesta di riforma. Di qui l’esclusione di una acquiescenza tacita, che richiederebbe un comportamento processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, desumibile in modo preciso e univoco.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici e individuarne i fatti base, con apprezzamento che, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità. I ricorrenti non si limitano a denunciare l’illogicità del ragionamento, ma propongono un convincimento alternativo, chiedendo di sostituire la valutazione compiuta dal giudice di appello.

La Corte territoriale aveva motivato che non era provato il nesso di causalità giuridica tra il disservizio e la contrazione del reddito, né erano allegate e provate le singole conseguenze pregiudizievoli. Per costante orientamento, la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio sia accertato nella sua consistenza ontologica: se tale certezza manca, non è possibile procedere alla quantificazione equitativa, restando fermo l’onere della prova come regola del giudizio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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