Mansioni di inviato speciale e incarico scritto: rileva lo svolgimento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9826 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza dell’atto scritto di conferimento dell’incarico di inviato speciale non impedisce l’accertamento giudiziale dello svolgimento di fatto di tali mansioni, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli accordi sindacali. L’art. 11 del CCNLG e l’art. 7 dell’Accordo integrativo RAI-Usigrai vanno letti come disciplina complessiva applicata ai giornalisti del servizio radiotelevisivo pubblico. Il requisito dei due anni solari decorre dall’inizio dello svolgimento delle mansioni di inviato speciale e non coincide con il biennio gennaio-dicembre di ogni anno. L’interpretazione di una clausola contrattuale spetta al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo il rispetto dei canoni di ermeneutica e la coerenza della motivazione.
Il Fatto
Una giornalista, inquadrata formalmente presso una testata nazionale, aveva svolto la propria attività giornalistica nell’ambito di un programma televisivo di attualità politica. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda proposta nei confronti della società radiotelevisiva pubblica, accertando il diritto alla qualifica e al trattamento economico di inviato speciale e condannando la società al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2010.
La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, censurando la violazione dell’art. 11 del CCNLG sotto il profilo della necessità dell’incarico scritto, l’equiparazione del programma a una testata giornalistica, l’omesso esame della natura meramente formale dell’inquadramento e l’interpretazione dell’arco temporale del biennio solare. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi. Il giudice di merito si era mosso sul terreno dell’art. 2103 cod. civ., accertando il diritto alla qualifica in assenza di un provvedimento scritto di nomina del direttore. Nessuna errata interpretazione dell’art. 11 del CCNLG è stata fornita, perché la Corte territoriale ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’Accordo integrativo, propedeutici all’assegnazione dell’incarico.
La mancanza di un atto scritto di incarico non impedisce l’accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni di inviato speciale, come confermato dal richiamo a Cass. n. 2451 del 2024. Le censure sulla natura del programma e sull’inserimento formale nella testata non individuano un errore di diritto, ma investono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. Il programma, per l’attività preparatoria, la cadenza periodica dell’informazione, gli argomenti di interesse generale e l’organizzazione necessaria, assume in concreto la connotazione redazionale propria di una testata giornalistica, e lo svolgimento delle mansioni avveniva pur sempre per la testata di inquadramento.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ricordato che l’interpretazione di un atto negoziale è riservata al giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per difetto di coerenza della motivazione. L’interpretazione accolta non deve essere l’unica possibile, ma una delle possibili e plausibili: alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa non è consentito dolersi della scelta compiuta dal giudice.
Nel caso concreto la Corte territoriale, applicando correttamente i canoni letterale e sistematico e quello della comune intenzione delle parti desunta dal comportamento successivo, ha ritenuto che la locuzione due anni solari indichi un periodo di 365 giorni e che la decorrenza dall’inizio dello svolgimento delle mansioni sia coerente con la finalità della disposizione negoziale, volta a configurare un requisito di professionalità. Il riferimento costante a gennaio di ciascun anno nei verbali della Commissione paritetica indicava la sola decorrenza formale dell’attribuzione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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