L’inquadramento contrattuale prevale sulla declaratoria collettiva se il profilo è univoco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9021 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non può riguardare la mancata valutazione di deduzioni difensive, eccezioni di parte o motivi di appello, che costituiscono fatti costitutivi della domanda in sede di gravame, a meno che non si deduca la violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorso per cassazione che si fondi su una norma di contratto collettivo deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente il contratto e l’articolo invocati, depositandone il testo integrale o un estratto contenente la disposizione richiamata. L’accertamento del corretto inquadramento del lavoratore deve basarsi sulla volontà delle parti espressa nel contratto individuale e sulle mansioni effettivamente svolte, con prevalenza del dato contrattuale laddove il profilo sia univocamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale, aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nel III livello del CCNL Commercio per il rapporto intercorso con la società datrice, condannando quest’ultima al pagamento delle differenze retributive. La società ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla determinazione dell’importo spettante, e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del CCNL in relazione al riconoscimento del livello contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, richiamando il consolidato orientamento per cui l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio, e non anche le argomentazioni difensive o le eccezioni di parte, il cui mancato esame può essere censurato solo deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta inammissibilità per carenza dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. e dall’art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., non avendo la ricorrente prodotto il testo integrale del CCNL invocato né un estratto contenente l’art. 100 richiamato, avendo invece depositato solo uno stralcio dell’art. 113 del CCNL Terziario.
In via ricognitiva, la Corte ha osservato che dallo stralcio prodotto emergeva che il profilo di “ottico diplomato” è contemplato solo tra i profili del Terzo livello, mentre i profili del Quarto livello non comprendono alcuna figura di ottico, smentendo così l’assunto della ricorrente circa il carattere esemplificativo dell’elencazione, che nella norma collettiva risulta invece tassativa e chiusa dalla clausola delle “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese”.
La Corte ha infine confermato il principio per cui l’indicazione del profilo professionale nel contratto individuale di lavoro esprime la volontà negoziale delle parti e assume rilievo preminente nell’accertamento dell’inquadramento, dovendo le mansioni effettivamente svolte essere valutate in connessione con tale dato contrattuale, senza che rilevi l’eventuale svolgimento di mansioni accessorie comuni a tutto il personale.
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Nota della Redazione
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