Mansioni superiori e criterio nominalistico: rileva l’organigramma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1836 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego, l’individuazione degli uffici e la loro qualificazione come di livello dirigenziale, generale o non generale, è demandata dall’art. 2, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 ad atti organizzativi delle singole amministrazioni. Il dipendente non può rivendicare l’esercizio di funzioni dirigenziali allegando la rilevanza e l’importanza delle funzioni svolte dall’ufficio cui è preposto: deve in limine dimostrare che quell’ufficio è qualificato come dirigenziale nell’organigramma dell’amministrazione. Il criterio nominalistico opera anche ai fini della qualificazione dell’ufficio come dirigenziale piuttosto che come assegnato alla responsabilità di un funzionario, restando irrilevante la sostanza delle attribuzioni.
Il Fatto
Un funzionario di un assessorato regionale proponeva domanda di condanna dell’amministrazione di appartenenza al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori di dirigente, nella qualità di responsabile di un’unità di monitoraggio e controllo delle misure di un programma operativo regionale.
Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d’appello confermava la decisione e accoglieva l’appello incidentale dell’amministrazione, negando la legittimazione passiva della Presidenza della Regione. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria; le amministrazioni resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello principale. La Corte ricorda che nel rito del lavoro prevale il dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione depositata, ma rileva che nella specie la pronuncia di rigetto dell’appello del lavoratore era contenuta implicitamente nel dispositivo, desumibile dalla condanna alle spese e dalla dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, censurava la mancata audizione di un teste nel giudizio di primo grado. La Corte lo dichiara inammissibile, perché oggetto del giudizio di legittimità è la sentenza d’appello e la parte non indica sotto quale profilo la testimonianza non acquisita avrebbe assunto rilievo decisivo in relazione ai capitoli di prova.
Il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni, per la mancata disapplicazione dei provvedimenti organizzativi e per la mancata qualificazione dei compiti come dirigenziali. La Corte lo reputa in parte inammissibile e in parte infondato: il ricorrente non individua uno specifico atto organizzativo, con indicazione del tempo e del modo della produzione in giudizio, che qualificasse l’ufficio come dirigenziale. Il ricorso difetta di specificità, richiamando fonti inconferenti, tra cui i regolamenti comunitari, che non disciplinano l’organizzazione interna dell’amministrazione nazionale.
La Corte ribadisce che l’individuazione e la qualificazione degli uffici è rimessa ad atti organizzativi dell’amministrazione. Il dipendente deve in limine provare la natura dirigenziale dell’ufficio nell’organigramma. Il criterio nominalistico, già affermato dalle Sezioni Unite e da una consolidata giurisprudenza di legittimità, opera anche per la distinzione tra ufficio dirigenziale e ufficio assegnato a un funzionario. Irrilevante è la distinzione lessicale tra “responsabile” e “referente” dei preposti, avendo il giudice d’appello dato correttamente rilievo a quanto risultava dall’organigramma.
Il quarto motivo, per violazione di legge, riproponeva le medesime censure sul conferimento formale dell’incarico. La Corte lo dichiara inammissibile, perché la critica ripropone il corpo delle difese già esaminate, devolvendo un non consentito riesame del merito. Il ricorso è respinto nel complesso; nulla per le spese, essendo il controricorso tardivo.
Nota della Redazione
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