La specificità del progetto non richiede attività eccezionale ed è insindacabile in fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1620 del 25.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di lavoro a progetto, la nozione di specifico progetto, ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003, non richiede che l’attività sia eccezionale, originale o del tutto diversa da quella ordinaria dell’impresa, ma esige che il contenuto sia suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, caratterizzato da una determinata finalizzazione anche in termini di quantità e tempi di lavoro. La verifica di corrispondenza del singolo contratto al modello legale attiene alla valutazione in fatto, non rivalutabile in sede di legittimità. Parimenti, la sussistenza dell’elemento della subordinazione va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze di una cooperativa sociale con plurimi contratti di lavoro a progetto e proroghe. Il Tribunale accertava la violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 per assenza di un progetto autonomo orientato a un risultato specifico, disponendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte d’Appello riformava la decisione, ritenendo i progetti formalmente corretti e smentita l’ipotesi di subordinazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, richiama il proprio indirizzo secondo cui la definizione di specifico progetto non richiede un’attività eccezionale o originale, ma una chiara identificazione di un’attività funzionalmente collegata a un determinato risultato finale, suscettibile di valutazione distinta da una routine ripetuta.

La verifica di corrispondenza del singolo contratto al modello legale, con i relativi requisiti di forma, è qualificata come accertamento di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la specificità del progetto, essendo i compiti previsti non meramente riproduttivi dell’oggetto sociale ma finalizzati a un preciso risultato da conseguire, con gestione autonoma della collaboratrice nel rispetto del coordinamento col committente.

Quanto al secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi e sul travisamento delle prove, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché involge questioni di apprezzamento delle risultanze istruttorie non rivedibili in sede di legittimità. Il controllo di logicità del giudizio di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio.

La valutazione del giudice di merito è ritenuta congrua e scevra da vizi logici, rientrando nei suoi poteri la selezione e valutazione delle prove, senza necessità di esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della non rilevanza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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