Inammissibile il motivo che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27716 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolva nella richiesta di un diverso accertamento delle risultanze probatorie. La censura che deduce una questione giuridica implicante un accertamento di fatto, mai trattata dal giudice di merito, è inammissibile per novità se il ricorrente non allega di averla dedotta in precedenza e non indica, in ossequio al principio di autosufficienza, l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto. Il giudice di legittimità, in tal caso, è posto nell’impossibilità di controllare ex actis la veridicità dell’assunto prima di esaminare il merito.

Il Fatto

Una dipendente con qualifica infermieristica agiva dinanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento economico e delle relative differenze retributive. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di inquadramento nel livello DS, ritenendo non necessaria la partecipazione a una procedura selettiva. La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello principale dell’azienda sanitaria e accoglieva quello incidentale della lavoratrice, riconoscendo lo svolgimento delle funzioni di coordinamento anche in epoca precedente al 31 agosto 2001.

La sentenza di appello veniva impugnata in cassazione e la Suprema Corte, con rinvio, aveva richiesto di verificare in punto di fatto se le funzioni di coordinamento fossero state conferite con atto formale. Il giudice del rinvio accertava che alla data del 31 agosto 2001 la lavoratrice era ancora inquadrata nella categoria C, con transito nella D dal 1° settembre 2001, e che l’unità operativa di chirurgia era stata soppressa. La lavoratrice ricorreva nuovamente per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 10 del C.C.N.L. 20/9/2001 e dell’art. 19 C.C.N.L. 19/4/2004, oltre agli artt. 115 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente sosteneva che l’attività di coordinamento fosse provata in atti e che l’incarico formale fosse stato conferito su richiesta del primario da parte della direzione aziendale, titolare del potere di conformare la prestazione.

Il motivo è inammissibile. La Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi di doglianza con i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità. È necessario, in particolare, che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata.

Nel caso concreto la censura non aggredisce il decisum: non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, là dove il giudice del rinvio rileva che non era stata conferita da un soggetto legittimato alcuna funzione di coordinamento e che questa non avrebbe potuto produrre gli effetti invocati, stante la soppressione del reparto in cui la lavoratrice prestava servizio. Il motivo si risolve nella richiesta di un diverso accertamento delle emergenze probatorie.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 36 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è parimenti inammissibile. La Corte afferma che, quando una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. Nella specie la censura difetta di tale requisito, non indicando l’atto in cui la questione sarebbe stata dedotta.

Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese secondo il principio della soccombenza e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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