Responsabilità da eterodirezione e legittimazione del curatore fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 15196 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2497 cod. civ. attribuisce la legittimazione all’azione di responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento ai soci della società eterodiretta, per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione, e ai creditori sociali, per la lesione dell’integrità del patrimonio. La norma non riconosce detta legittimazione alla società sottoposta a direzione, né al curatore fallimentare, cui spetta esclusivamente l’esercizio della azione dei creditori sociali. La postergazione del rimborso dei finanziamenti anomali ex art. 2467 cod. civ. non si configura come azione di ripetizione dell’indebito, ma come revocatoria speciale a efficacia automatica, operante entro il limite temporale dell’anno anteriore al fallimento; ne segue che il rimborso anteriore a tale periodo non è ripetibile ex art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
Nel 2005 una società ricevette da altra società, non socia ma a essa legata dalla comune titolarità di un amministratore e socio di maggioranza, un finanziamento di rilevante importo, in parte utilizzato per rimborsare un precedente finanziamento. Seguirono ulteriori operazioni di finanziamento e rimborso, la messa in liquidazione nel 2007 e la dichiarazione di fallimento nel 2013.
Il curatore fallimentare convenne in giudizio la società finanziatrice e il socio accomandatario, chiedendo la restituzione della somma e, in subordine, il risarcimento del danno. Domande rigettate in primo grado e in appello. Il ricorso per cassazione, originariamente assegnato alla trattazione camerale, è stato rinviato a pubblica udienza per il rilievo nomofilattico delle questioni e l’assenza di precedenti specifici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore dell’art. 2497 cod. civ., inserito nel Capo sulla direzione e coordinamento di società. La disposizione individua quali titolari dell’azione i soci e i creditori sociali. Quanto ai primi, il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione è danno riflesso, risarcibile in deroga al principio generale; quanto ai secondi, la lesione riguarda l’integrità del patrimonio, garanzia ex art. 2740 cod. civ.
La norma non contempla la legittimazione della società eterodiretta, titolare del patrimonio direttamente leso, né quella del curatore per l’azione sociale o dei soci. Il comma 4 richiama la sola azione dei creditori sociali, divenuta azione di massa con il fallimento. Tale scelta, confortata dai lavori preparatori e dal dato letterale, non è superabile ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi.
Nessuna violazione dell’art. 24 Cost.: la tutela dei soci e dei creditori è completa, e ammettere l’azione della società accanto a quella dei soci produrrebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento. La Corte esclude poi che l’art. 255 CCII abbia introdotto una legittimazione generale del curatore, trattandosi di enunciazione puntuale di azioni tassativamente previste.
Sul secondo motivo, il Collegio, tra le ricostruzioni dell’art. 2467 cod. civ., privilegia quella che qualifica il rimedio come revocatoria speciale, non come ripetizione dell’indebito: la limitazione al rimborso percepito nell’anno anteriore al fallimento sarebbe altrimenti priva di senso. Il rimborso anteriore a detto periodo non è dunque ripetibile ex art. 2033 cod. civ.
Quanto alla pretesa eterodirezione da parte del socio-amministratore, la Corte rileva che il giudice di merito ha escluso l’esistenza del vincolo di sottoposizione, accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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