Notifica all’estero: illegittima la casa comunale prima della raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 33990 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento al contribuente residente all’estero, l’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 postula l’alternatività tra la spedizione della raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE e la procedura dell’art. 142 c.p.c., con conseguente infondatezza della censura che pretende sempre lo strumento consolare. La norma speciale impone però una scansione procedimentale vincolata: solo all’esito negativo della notificazione mediante raccomandata internazionale può seguire la notificazione ai sensi del primo comma, lettera e), e quindi il rito degli irreperibili con deposito presso la casa comunale dell’ultimo domicilio. È pertanto nulla la notificazione che inverta tale ordine, essendo stato effettuato il deposito presso la casa comunale prima della spedizione della raccomandata internazionale, rimasta priva di prova del completamento. La nullità della notifica dell’atto prodromico non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. quando il vizio dedotto consista unicamente nella mancata notifica dell’atto presupposto, che deve essere oggetto di tempestiva e autonoma impugnazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un’intimazione di pagamento riferita a tre avvisi di accertamento per Irpef e addizionali degli anni 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di 403.281,48 euro. Il giudice di appello ritiene compiutamente notificati gli avvisi ai sensi del quarto comma dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il contribuente, cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente all’estero, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta intimata e non svolge attività difensiva. Il ricorso è fissato per l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 per omessa notifica degli atti presupposti. Il Collegio ritiene infondata la censura secondo cui, in caso di mancato completamento della raccomandata internazionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere necessariamente mediante lo strumento consolare. La lettera della norma evidenzia infatti l’alternatività tra la notificazione mediante raccomandata all’indirizzo di residenza risultante dall’AIRE e la procedura dell’art. 142 c.p.c., trattandosi di disposizione speciale che semplifica le modalità esecutive della notifica. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 20256/2017, Cass. n. 33469/2023, Cass. n. 22271/2024 e Cass. n. 8696/2025.

È invece fondata la censura sulla sequenza procedimentale. La CTR aveva ritenuto valida la notificazione perché eseguita dapprima con il rito degli irreperibili e solo successivamente con la raccomandata internazionale, precisando che quest’ultima era rimasta priva di prova del completamento. Il procedimento dell’art. 60, quarto comma prevede però un ordine esattamente opposto: all’esito negativo della notificazione per raccomandata internazionale deve seguire la notificazione ai sensi del primo comma, lettera e), e dunque il rito degli irreperibili con deposito presso la casa comunale dell’ultimo domicilio.

La Corte esclude infine l’operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il vizio dedotto attiene unicamente alla mancata notifica dell’atto presupposto e, in tale ipotesi, la nullità non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dovendo l’atto presupposto essere oggetto di tempestiva e autonoma impugnazione, come confermato da Cass. n. 11474/2025 e Cass. n. 24433/2018. Assorbita ogni altra censura, il motivo è accolto nei termini indicati.

Il secondo motivo, sulla dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla carenza di procura dell’agente della riscossione, è rigettato: la CTR richiama la motivazione di primo grado, non censurata nel merito, e la Corte ribadisce che l’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto. La doglianza sul potere rappresentativo è inoltre genericamente formulata. Il terzo motivo, per omessa pronuncia, è inammissibile per contraddittorietà degli assunti e genericità del fatto processuale, non potendo la Corte procedere ad autonoma ricerca degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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