Ricorso inammissibile per difetto autosufficienza e rilevanza CUM costituisce abuso del processo (Cass. civ. Sez. III n. 33694 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di esporre in modo esaustivo i fatti processuali essenziali e gli atti su cui si fondano le censure è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. La proposizione di motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o privi di autosufficienza integra abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., che costituisce sanzione di carattere pubblicistico e prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa, richiedendo la sola condotta processualmente abusiva. In tema di occupazione senza titolo di immobile altrui, il danno da perdita subita non è in re ipsa, ma è risarcibile quando il proprietario provi, anche per presunzioni, la concreta possibilità di godimento andata perduta; se non provato nel suo preciso ammontare, è liquidato equitativamente, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Il Fatto

Un Comune conveniva in giudizio quattro soggetti davanti al Tribunale per accertare la loro responsabilità per avere occupato senza titolo un immobile di proprietà comunale a decorrere dal dicembre 2008, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Gli convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l’esclusione del vincolo di solidarietà e il rimborso delle spese per lavori e migliorie.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello respingeva l’impugnazione. Avverso la sentenza di secondo grado i soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in otto motivi, cui resisteva il Comune con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato anzitutto che l’intero ricorso è viziato dalla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per la lacunosa esposizione dei fatti processuali essenziali: l’atto introduttivo omette di riportare la motivazione della decisione di primo grado, le censure d’appello e il contenuto della sentenza impugnata, della quale sono richiamate solo frasi estrapolate dal contesto.

Si riscontra altresì la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., poiché i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti dei gradi di merito non trascritti, né ne indicano la collocazione nel fascicolo, demandando alla Corte il compito di ricercare gli elementi su cui si fondano le censure.

Anche i motivi singolarmente considerati sono inammissibili o infondati. La prima censura è volta a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello sulla durata dell’occupazione, celando dietro l’apparente denuncia degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. un’impugnazione tesa a un nuovo sindacato sulle risultanze istruttorie. In presenza di una doppia conforme, non è deducibile il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., oggi art. 360, comma 4, cod. proc. civ.

Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello aveva affermato che il danno da occupazione è in re ipsa, ma tale affermazione contrasta con il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, che esclude la configurabilità di un danno in re ipsa per la lesione del diritto dominicale. Tuttavia il motivo non può trovare accoglimento, perché la sentenza impugnata ha comunque accertato che il Comune aveva fornito la prova di non avere potuto locare né utilizzare l’immobile, nonostante plurime richieste di terzi, e di avere posto in essere reiterati tentativi di recupero.

Il quarto motivo è infondato alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, secondo cui il danno non provabile nel preciso ammontare è liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Palesemente inammissibili sono poi le censure volte a contrastare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.

Quanto al motivo sull’art. 1150 cod. civ., il giudice d’appello ha ritenuto la domanda riconvenzionale formulata in modo generico e ha escluso la qualificabilità delle opere come migliorie o riparazioni straordinarie, seconda ratio non censurata. La palese inammissibilità del ricorso e l’inconsistenza dei motivi costituiscono elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria l’impugnazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con condanna dei ricorrenti in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *