Risoluzione per impossibilità sopravvenuta: solo restituzioni, mai risarcimento (Cass. civ. Sez. II n. 9388 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, quando derivi da causa non imputabile al debitore, produce esclusivamente gli obblighi restitutori conseguenti allo scioglimento del vincolo, poiché le prestazioni già rese divengono indebite. Essa non consente invece la condanna al risarcimento dei danni, che presuppone l’inadempimento colpevole della controparte. Nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità definitiva della prestazione, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, primo comma, cod. civ., estingue l’obbligazione e determina la risoluzione di diritto, con applicazione delle norme generali sulla retroattività. Anche l’impossibilità temporanea, protratta fino al sopravvenuto difetto di interesse del creditore, assume rilievo definitivo. Il recesso eventualmente esercitato dalla parte non può fondarsi su un inadempimento che sia stato escluso in ragione dell’impossibilità non imputabile.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente aveva stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto quote sociali e terreni destinati alla realizzazione di una discarica di inerti. Dopo la stipula, la promissaria ha esercitato il recesso dal preliminare, assumendo l’esistenza di oneri e diritti di terzi non dichiarati dai promittenti venditori. I promittenti hanno a loro volta receduto, contestando l’inadempimento della controparte per la mancata predisposizione del progetto previsto dal contratto.
Il Tribunale ha accolto la domanda della promissaria acquirente. La Corte d’appello di Milano, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rinnovato l’istruttoria con nuova consulenza tecnica, ha rigettato le domande di accertamento dei reciproci recessi e ha accolto quella di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, condannando i promittenti venditori alle restituzioni e, in solido, al risarcimento delle spese sostenute per la progettazione. I promittenti hanno proposto ricorso per cassazione; la controparte ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi del ricorso principale relativi ai reciproci recessi. La ragione dirimente della decisione di appello è che la prestazione rimessa alla promissaria acquirente non era eseguibile per causa a essa non imputabile: l’impedimento derivava dalla mancata formalizzazione dei progetti propedeutici, a loro volta ostacolati da un contenzioso pendente su aree comprese nel perimetro interessato. L’impossibilità sopravvenuta, osserva la Corte, opera paralizzando la domanda di adempimento e determina, nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione ai sensi degli artt. 1463 e 1256 cod. civ., senza spazio per un inadempimento colpevole.
Su questa base il Collegio ritiene irrilevanti le ragioni di addebito reciprocamente contestate a sostegno dei recessi. Il recesso dei promittenti venditori è illegittimo, poiché non si era verificato l’evento dedotto in condizione e non sussisteva un inadempimento della promissaria acquirente. Quanto al recesso di quest’ultima, l’impossibilità oggettiva della prestazione costituisce un’insuperabile ragione ostativa: il recesso ingiustificato si è innestato su una situazione di fatto che impediva l’adempimento.
La Corte conferma la valutazione di appello sulla impossibilità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di legittimità non consente la rivalutazione degli accertamenti di fatto (tra gli altri, Sezioni Unite n. 34476 del 2019; Sezioni Unite n. 8053 del 2014). L’impedimento, pur transitorio, si è protratto fino al sopravvenuto difetto di interesse del creditore, assunto in occasione del recesso, con conseguente estinzione dell’obbligazione.
È invece fondato il quinto motivo del ricorso principale. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente la condanna al risarcimento dei danni, che presuppone l’inadempimento (Sez. II n. 23209 del 2023; Sez. II n. 11466 del 2020). Le ulteriori pretese della controricorrente, prospettate a titolo di indennizzo o di indebito arricchimento, non risultano supportate dalle necessarie deduzioni di fatto. Il ricorso incidentale è rigettato: le censure sulla violazione delle clausole contrattuali attengono a norme di diritto comune e la scrittura privata trascritta non poteva incidere sul programma realizzativo.
La sentenza è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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