Obblighi informazione sindacale anche per datore non aderente al CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25178 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dal d.lgs. n. 25/2007, in attuazione della direttiva 2002/14/CE, hanno natura cogente e contengono un nucleo essenziale sufficientemente determinato. Ne consegue che il datore di lavoro non può sottrarsi a tali obblighi per il solo fatto di non aderire ad alcun contratto collettivo. La contrattazione collettiva di settore determina le modalità attuative, ma non è fonte esclusiva del diritto: il datore resta libero di adottare modalità alternative, purché idonee a garantirne l’effettività. Il rifiuto aprioristico di ogni interlocuzione, impedendo in radice l’attuazione di obblighi legali, lede la funzione rappresentativa del sindacato e integra condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav.
Il Fatto
Il sindacato ricorrente aveva adito il Tribunale di Busto Arsizio con ricorso ex art. 28 St. lav. per far accertare l’antisindacalità di alcuni comportamenti della compagnia aerea convenuta. Tali condotte consistevano nel rifiuto di qualsiasi incontro con le organizzazioni sindacali richiedenti, nel rifiuto di fornire le informazioni previste dalla legge italiana per le imprese operanti sul territorio nazionale e nel rifiuto di collaborare alle procedure di nomina dei rappresentanti sindacali per la sicurezza nello scalo di Malpensa.
Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso; la società propose opposizione, che venne rigettata. La Corte d’Appello di Milano respinse l’impugnazione, confermando la giurisdizione del giudice italiano e l’applicabilità della legge italiana. La società ricorse per cassazione con cinque motivi, deducendo l’insussistenza degli obblighi di informazione e l’assenza di un dovere a trattare in capo al datore non aderente ad alcun contratto collettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla giurisdizione e alla legge applicabile. La questione è stata delibata ai sensi dell’art. 374 c.p.c., potendo il ricorso essere assegnato alle sezioni semplici ove la Corte si sia già pronunciata sulla giurisdizione: nella specie è intervenuta Cass., Sez. Un., n. 20819/2021, che in analoga controversia ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano e affermato la natura extracontrattuale dell’azione sindacale.
Poiché le doglianze investono condotte lesive della libertà sindacale individuale e collettiva, e non un contratto di lavoro, non trova applicazione l’art. 21 del Regolamento UE n. 1215/2012, bensì l’art. 7 dello stesso Regolamento, che radica la competenza nel luogo dell’evento dannoso. Quanto alla legge applicabile, è stata confermata l’operatività dell’art. 4 del Regolamento n. 864/2007, che richiama la legge del paese in cui il danno si verifica. La Corte ha precisato che la diversità di schema processuale — azione ex art. 28 St. lav. anziché ex art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 — non muta la qualificazione extracontrattuale della domanda.
Il nucleo del ragionamento riguarda i motivi terzo e quarto. La Corte ha ritenuto che il d.lgs. n. 25/2007 contenga, ai commi 3-5 dell’art. 4, un nucleo minimo cogente di obblighi di informazione e consultazione, sufficientemente determinato anche in assenza di contratto collettivo applicato. La fonte dell’obbligo è direttamente la legge, non il contratto: la contrattazione collettiva determina solo le modalità, in conformità alle prassi più favorevoli consentite dall’art. 4, comma 1.
Ne deriva che il datore che non aderisca ad alcun contratto collettivo non è per ciò solo esonerato, poiché una diversa lettura consentirebbe di neutralizzare obblighi posti in attuazione del diritto dell’Unione. Il datore deve comunque predisporre modalità idonee a rendere effettivi i diritti; resta libero di adottare forme alternative, ma non può trincerarsi dietro la mancata adesione. Il rifiuto totale di interlocuzione, soprattutto se sollecitato dal sindacato, lede la funzione rappresentativa e integra condotta antisindacale.
La Corte ha richiamato Cass. n. 212/2008, secondo cui è antisindacale il rifiuto di consultazione o trattativa che si traduca in condotte oggettivamente discriminatorie, e Cass. n. 29738 del 2025, che ha ribadito il principio in caso di uso distorto della libertà negoziale. È stato richiamato anche il recente indirizzo della Corte costituzionale n. 156/2025 sull’abuso della libertà contrattuale con possibile violazione della libertà sindacale. Il quinto motivo, sui presupposti fattuali degli obblighi informativi, è stato dichiarato inammissibile, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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