Revocazione della sentenza d’appello e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 9315 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere. Da essa deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione. È in relazione a quest’ultimo momento, e alla domanda originariamente formulata, che l’interesse va valutato. Irrilevante, in senso contrario, la mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione: la revocazione costituisce una semplice eventualità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato.

La controversia riguarda la notifica dell’avviso di accertamento per recupero di maggior IRPEF e IVA, atto presupposto della cartella. Secondo il ricorrente la notifica sarebbe stata effettuata non all’indirizzo effettivo del contribuente, bensì a quello indicato nelle dichiarazioni dei redditi. Nelle more del giudizio di legittimità la parte ha segnalato l’avvenuta revoca della sentenza impugnata da parte della stessa CTR, depositando il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il deposito della sentenza di revocazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza revocata. La pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso è venuta meno, sicché l’interesse del ricorrente a coltivarlo non è più attuale.

Il principio è espresso richiamando il precedente Cass. 02/04/2021, n. 9201. L’interesse ad agire non è requisito statico, valutabile una volta per tutte al momento dell’instaurazione del giudizio: esso deve permanere fino alla decisione. La valutazione va operata con riferimento al momento del decidere e alla domanda originariamente formulata.

La Corte esclude che la mera possibilità di una futura impugnazione per cassazione della sentenza di revocazione possa sorreggere l’interesse. Tale evenienza è configurata come semplice eventualità, contrapposta all’attualità della carenza di interesse del ricorrente, determinata dalla caducazione della pronuncia impugnata.

Nessuno scrutinio di merito viene svolto sugli otto motivi di ricorso, assorbiti dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Resta così non esaminata la questione relativa alla validità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. presso l’indirizzo risultante dalle dichiarazioni dei redditi e alla necessità delle ricerche anagrafiche, pure prospettata dal ricorrente, che aveva chiesto in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per asserito contrasto degli artt. 3, 24 e 97 Cost., in combinata lettura con gli artt. 41, 47 e 48 CEDU.

La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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