Fondi dirigenti sanitari non medici e quote storiche: criteri di calcolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1238 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL del 5 dicembre 1996, nelle quote storiche spettanti non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico ex art. 62, comma 3, d.P.R. n. 384 del 1990 maturata dopo il 31 dicembre 1996. Il fondo, prima della ripartizione, deve essere quantificato secondo il d.P.R. n. 384 del 1990, sulla base del valore unitario del plus orario ex art. 61, comma 7, moltiplicato per il numero massimo delle ore consentite e per le unità di personale impegnato, applicando poi la riduzione del trenta per cento ex art. 8, comma 3, legge n. 537 del 1993. L’incremento del 5% del fondo per incentivazione sub I) ex art. 69, comma 6, d.P.R. n. 270 del 1987 confluisce integralmente nel fondo della categoria B). Le due decurtazioni ex art. 61, comma 2, lett. a), par. 3, del CCNL del 1996 sono distinte e, ove ne ricorrano i presupposti, vanno sommate.

Il Fatto

Alcuni dirigenti sanitari non medici di una ASL hanno agito in giudizio esponendo che, negli anni dal 1997 al 2007, l’azienda aveva erroneamente quantificato il fondo per la retribuzione di risultato e, di conseguenza, liquidato in misura inferiore la retribuzione loro spettante. Contestavano in particolare due errori nella determinazione del fondo per il 1997, ammontare poi consolidato per il decennio successivo: l’omesso calcolo del risparmio farmaceutico ex art. 62, comma 3, d.P.R. n. 384 del 1990 e l’erroneo calcolo del cumulato storico della categoria B) per gli anni 1983-1989, agganciato all’aumento annuo del 5% del fondo per l’incentivazione della produttività.

Il Tribunale di Rieti aveva accolto in parte il ricorso. La Corte d’appello di Roma aveva poi accolto l’appello principale dell’ASL, riducendo ulteriormente le somme, e rigettato l’appello incidentale dei dipendenti. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e il ricorso incidentale dell’azienda su due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 1994/1997, che ha disciplinato la formazione del nuovo fondo per la retribuzione di risultato parametrandola alla somma dei fondi di produttività ex artt. 57 ss. d.P.R. n. 384 del 1990, ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo, “determinata per l’anno 1993” e decurtata della percentuale ex art. 8, comma 3, legge n. 537 del 1993. L’interpretazione autentica del CCNL 12 luglio 2001 ha chiarito che le quote storiche non sono quelle “spese” o “corrisposte” nell’anno 1993, ma quelle “originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. DPR 384/1990, applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema”.

Richiamando Sezioni Unite n. 30222 del 2017, nonché Sez. L n. 9319 del 2021 e Sez. L n. 18379 del 2023, la Corte ribadisce che la quota storica dell’ex categoria B) va determinata secondo il criterio del massimo spendibile: valore unitario del plus orario ex art. 61, comma 7, d.P.R. n. 384 del 1990, moltiplicato per il limite settimanale di ore e per il numero dei laureati non medici in servizio. Il passaggio alla nuova disciplina è avvenuto il 1° gennaio 1997, sicché i dati rilevanti vanno riferiti all’anno 1993. Ne deriva il rigetto dei primi motivi: il risparmio farmaceutico maturato nel 1997 è successivo al 31 dicembre 1996 e non è riferibile all’anno 1993. L’art. 7 CCNL 1996-1997 conferma che il fondo si consolida e si incrementa solo con le modalità ivi fissate, senza aumenti finanziati da altre risorse.

È invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale. L’utilizzo di una percentuale fissa di riparto del fondo complessivo, pari al 13,41155382%, prescindendo dal differente tetto retributivo tra i gruppi A e B) e dalla parità di plus orario autorizzabile, lede il principio di parità di trattamento economico. Il giudice del merito avrebbe dovuto quantificare il fondo secondo il criterio del massimo spendibile, applicando poi la riduzione del trenta per cento. L’accoglimento di tale motivo assorbe il sesto motivo del ricorso principale.

Occupandosi dell’art. 69, comma 6, d.P.R. n. 270 del 1987, la Corte chiarisce che l’incremento del 5% del fondo per incentivazione sub I) deve confluire integralmente ed esclusivamente nel fondo della categoria B) del personale laureato non medico, e non essere ripartito fra tutti i dipendenti. Il fondo va calcolato in aumento su quest’ultimo, determinato ex artt. 59 ss. d.P.R. n. 348 del 1983 e nel rispetto degli artt. 67 ss. d.P.R. n. 270 del 1987.

Infine, quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte distingue le due decutrazioni del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61, comma 2, lett. a), par. 3: la prima, doverosa, pari agli importi trasferiti ai fondi ex art. 58, commi 2 e 4; la seconda, discrezionale, sino al 15%. Esse sono distinte e vanno computate separatamente e sommate. Il trasferimento di risorse deve essere provato dalla P.A., sulla quale grava l’onere della prova ex art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la generica mancata difesa del dipendente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e nuova consulenza tecnica.

Nota della Redazione

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