Interruzione della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi anche con atti stragiudiziali (Cass. civ. Sez. II n. 11590 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, cod. civ., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei a interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi di cui all’art. 1495, comma 3, cod. civ., determinando l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell’art. 2945, comma 1, cod. civ. Ne consegue che la tutela del compratore non resta confinata alla sola proposizione della domanda giudiziale, ma può essere attivata anche mediante una comunicazione stragiudiziale tempestiva, che impedisce il maturare dell’effetto estintivo del diritto alla garanzia.

Il Fatto

Una società acquirente conveniva in giudizio la venditrice per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, lamentando l’inidoneità all’uso di un impianto di depurazione acquistato con locazione finanziaria. Il Tribunale di Chieti rigettava le domande e la Corte di appello dell’Aquila confermava la decisione con diversa motivazione, ritenendo la domanda ormai prescritta.

Il giudice di secondo grado riteneva infatti che la prescrizione annuale decorrente dalla consegna del bene potesse essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche da atti di costituzione in mora. La compratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la violazione degli artt. 1495, 1492 e 1497 cod. civ. La sola venditrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto fondato sulla base di un sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità, intervenuto dopo la proposizione del ricorso. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite n. 18672 del 2019 che, in continuità con l’ordinanza interlocutoria n. 23857 del 2018, ha ritenuto idonee a interrompere la prescrizione ex art. 1495, comma 3, cod. civ. anche le comunicazioni di atti stragiudiziali.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite è netto: le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, cod. civ., integrano atti interruttivi ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., con l’effetto di far decorrere un nuovo periodo prescrizionale secondo l’art. 2945, comma 1, cod. civ. Il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi a tale principio.

Applicando questa regola alla vicenda, la Corte ha ricostruito la sequenza temporale degli atti compiuti dalla compratrice. Dalla consegna del bene alla comunicazione via fax di contestazione dei vizi, alla denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta, al ricorso per ATP depositato entro l’anno, fino alla citazione introduttiva del giudizio di merito, nessuna fattispecie estintiva, né decadenziale né prescrizionale, è stata ritenuta configurabile.

La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, relativo alla qualificazione dei difetti dell’impianto come aliud pro alio anziché come vizi redibitori. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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