Legittimazione del fallito a impugnare l’avviso e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 22793 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera inerzia del curatore, quale comportamento oggettivo di pura e semplice astensione dall’impugnazione dell’atto impositivo, è presupposto necessario e sufficiente per radicare l’autonoma legittimazione processuale del contribuente fallito, senza che rilevi la consapevolezza o la volontà che l’hanno determinata. Qualora il contribuente sia una persona giuridica dichiarata fallita, tale legittimazione concorrente spetta all’ultimo legale rappresentante in carica prima dell’apertura del fallimento, da valutarsi con riferimento al momento di introduzione del giudizio e non all’anno d’imposta. Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando il giudice di merito non si pronunci su un capo di domanda, mentre è nulla per apparenza la motivazione che si limiti a richiami generici a documenti e consulenze tecniche senza indicare le ragioni della decisione.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2003. La società impugnava l’atto, ottenendo una parziale riduzione della pretesa. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, contestando la legittimazione ad agire dell’ultimo legale rappresentante, intervenuto il fallimento. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, dichiarando tardivo l’appello incidentale della società. Avverso tale sentenza la società proponeva revocazione, che veniva accolta in via rescindente con revoca parziale della pronuncia e, in via rescissoria, con l’integrale annullamento dell’avviso. Entrambe le sentenze della CTR venivano impugnate per cassazione dall’Amministrazione finanziaria, con ricorsi poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, sussistendo connessione tra giudizi pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto il medesimo atto impositivo, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., applicabile anche in sede di legittimità per garantire l’economia processuale. Ha inoltre precisato che la morte del difensore e la irreperibilità della parte non impediscono la trattazione, essendo il giudizio di cassazione dominato dall’impulso d’ufficio.

Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure dell’Agenzia. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, ha affermato che l’inerzia del curatore, anche se frutto di una scelta consapevole, è condizione sufficiente per la legittimazione del fallito ad impugnare. Per le persone giuridiche, tale legittimazione spetta all’ultimo legale rappresentante prima del fallimento, essendo la legittimazione processuale ancorata al momento di instaurazione del giudizio, non all’anno d’imposta.

Accolto il primo ricorso sul secondo motivo, la Corte ha ravvisato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., poiché la CTR non aveva esaminato le censure di merito dell’Amministrazione relative alla presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Ha altresì accolto il secondo ricorso, rilevando la nullità per apparenza della motivazione della sentenza rescissoria, che si limitava a richiami generici alla perizia di parte e a documenti non individuati, senza esporre il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell’integrale annullamento. Le sentenze impugnate sono state quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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